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Nulla la multa se l'autovelox non è omologato ma solo approvato (Cass. Civ. sez. II ord. n. 10505/2024)

Con l'ordinanza in commento la Cassazione, annullando la multa per eccesso di velocità fatta con un Autovelox solo approvato ma non omologato, ha espresso un principio che potrà essere fortemente impattante nella materia generale della circolazione stradale. La Cassazione è intervenuta finalmente su una questione che numerose volte ha diviso i giudici di merito, risolvendo la stessa escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione.

La Suprema corte, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso del Comune di Treviso che aveva affermato la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte dell'automobilista che stava viaggiando a 97 km orari in una strada con limite a 90. L'infrazione nel caso di specie era stata accertata con un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, approvato ma non omologato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido, conclusione che i Giudici di Via Cavour hanno ritenuto condivisibile.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza impugnata abbia correttamente fatto una distinzione tra il procedimento di approvazione e quello di omologazione del prototipo, viste le caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa, al pari dell'approvazione - ha anche natura necessariamente tecnica. Una specifica connotazione finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito questo alla base dell'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento.

La Cassazione sottolinea che, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che la prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento. La Corte ha chiarito inoltre che sono ininfluenti sul piano interpretativo, le circolari ministeriali evocate dall'amministrazione ricorrente, che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

I giudici di legittimità hanno compensato le spese del giudizio, in virtù della novità della questione, sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame della Cassazione, e del contrasto osservato nella giurisprudenza di merito.



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