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Va assolto il padre imprenditore in bancarotta nel caso di omesso mantenimento del figlio minore (Ca

Ai fini della responsabilità penale ai sensi dell’art. 570 c.p., per l’omesso mantenimento del figlio minore, devono essere valutate le condizioni economiche dell’obbligato. Il fallimento e la bancarotta dell’impresa nonché le ingenti somme spese per la ristrutturazione della casa familiare, sono elementi da valutarsi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha annullato la decisione della Corte d’appello di Firenze che aveva condannato un uomo per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore, in seguito alla grave crisi economica della sua impresa.

L’uomo era stato denunciato dalla ex moglie e condannato per il reato previsto dall'art. 570 c.p. cc. 1-2. L’impresa dell’imputato era fallita e lo stesso era stato incriminato anche per bancarotta. L’ex moglie, prima delle difficoltà economiche del marito, aveva speso ingenti somme di denaro per ristrutturare l’abitazione familiare, senza partecipare alle suddette spese, nonostante disponesse di un reddito lavorativo di circa 3000 € mensili.

L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’appello, per mancanza di considerazione delle sue oggettive condizioni di incapacità economica.

Nel corso dell’istruttoria i giudici non avrebbero tenuto conto di alcuni fatti rilevanti – affermati anche dal curatore fallimentare nel processo per bancarotta e depositate in atti – secondo cui l’uomo si era "ridotto a chiedere l'elemosina e che sopravviveva grazie alla Caritas e agli altri centri di assistenza”.

Il ricorrente ha rilevato anche la violazione della norma procedurale di cui all’art. 603 c.p.p. poiché dopo la condanna in primo grado in contumacia, era stato rimesso in termini e la Corte di appello, non avrebbe disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dove si sarebbero potute assumere prove decisive ai fini della sua imputabilità.

Le deposizioni non ammesse avrebbero confermato le circostanze relative alla ristrutturazione della casa familiare, dimostrando che l'imputato aveva utilizzato le proprie sostanze economiche per la casa in cui viveva il figlio e che lo aveva fatto fino al momento della dichiarazione di fallimento.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte d’appello ha ritenuto che il tema di prova dedotto riguardasse solo "la modalità di ristrutturazione della casa familiare" e che non fosse pertinente rispetto all'oggetto del processo.

Il fatto riguardante le somme spese per la ristrutturazione della casa era, invece, pregiudiziale nella ricostruzione alternativa dell'imputato ed era collegato indirettamente all’esistenza del reato.

La Corte aveva, inoltre, a disposizione un principio di prova costituito dalle dichiarazioni del curatore fallimentare.

I fatti non esaminati avrebbero consentito di accertare le condizioni economiche dell'imputato, e l’impossibilità di adempiere in quel lasso di tempo, tutti elementi utili nel giudizio sulla responsabilità penale.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza e ha rinviato alla Corte territoriale per la rinnovazione dell’istruttoria.

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