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I dati GPS e i filmati di videosorveglianza sono prova documentale trattandosi di documenti non sono soggetti alle prescrizioni della L. 48/2008

La prima sezione penale della Suprema Corte ha affrontato la vicenda di un incendio appiccato ad un centro commerciale per il quale è stata ritenuta responsabile una guardia particolare giurata (da ora in poi GPG).

La prova della responsabilità del prevenuto, condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena confermata in appello, è stata rinvenuta nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e nel tracciato dell'apparato GPS di cui era dotata l'auto di servizio in uso al momento dei fatti.

Dinanzi la Suprema Corte, gli avvocati della GPG hanno contestato l'utilizzabilità dei dati informatici, in quanto sia i file contenenti le videoriprese sia il tracciato GPS sarebbero stati acquisiti in violazione delle forme stabilite dalla L. 48/2008, c.d. Convenzione di Budapest, così da non garantire la loro genuinità.

Inoltre, secondo i legali dell'uomo, non sarebbe stata provata la riconducibilità dell'uso dell'auto di servizio al loro assistito, e tale circostanza sarebbe il frutto di un'affermazione apodittica.

Con riferimento alla tutela dei dati personali, non c'è dubbio secondo i giudicanti che il GPS fosse legittimamente installato sull'auto di servizio in uso a quella GPG, così come ai suoi colleghi, per varie finalità. Tra queste, la localizzazione del mezzo in caso di furto, ovvero la geolocalizzazione del veicolo, e quindi del suo fruitore, in caso di intervento e di pericolo per l'operatore in servizio chiamato ad intervenire.

Per tali attività l'istituto di vigilanza datore di lavoro ha l'obbligo di fornire l'informativa al proprio dipendente circa le modalità di raccolta dei dati in questione, nonché dei tempi e modi di conservazione, e finalità di utilizzo degli stessi. Qualora le informazioni dovessero essere trattate per finalità differenti da quelle suddette, sarebbe necessario il consenso del soggetto cui i dati personali (vale a dire gli spostamenti) si riferiscono.

L'acquisizione del consenso preventivo, in linea generale sempre dovuto ai sensi dell'ex art. 23 D.Lgs. 196/03, viene però meno quando l'acquisizione ed il trattamento dei dati personali si renda necessario per tutelare o difendere un proprio od un altrui diritto in sede giudiziaria. Ragione per cui l'utilizzo delle informazioni relative agli spostamenti della GPG coinvolta in un reato, in quanto effettuato per la suddetta tutela, è del tutto legittimo senza che sia necessario il consenso dell'interessato; lo stesso dicasi per le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza del centro commerciale.

Nel momento in cui la richiesta di consenso è manifestatamente abnorme (si pensi a quanto sarebbe assurdo chiedere ad ogni cliente del centro commerciale il consenso alle video riprese), e la raccolta dei dati personali è finalizzata alla tutela di un interesse legittimo (nel caso di specie la tutela del patrimonio), non è necessaria l'acquisizione del consenso preventivo, ma è sufficiente fornire un'informativa che nel caso di video sorveglianza è caratterizzata dall'apposizione di cartelli esposti prima dell'inizio del cono di registrazione.

Con riferimento alle doglianze del ricorrente, i Giudici hanno precisato che le norme interessate non fanno riferimento ai documenti ma soltanto "ai reati commessi a mezzo di sistemi informatici ovvero a dati in questo contenuti o trasmessi anche attraverso reti informatiche", e quindi alle attività (perquisizione, sequestro e acquisizione) relative a "dati informatici", a "informazioni e programmi informatici", e a "sistemi informatici" (per i quali è necessario creare il c.d. valore hash, vale a dire un valore numerico di lunghezza fissa che identifica in modo univoco i dati rendendoli in modo assolutamente certo uguali agli originali). Nel caso di specie è indubbio che ci si trovi dinanzi a dei documenti, il cui regime di acquisizione non è quindi mutato per effetto della convenzione di Budapest.

Infatti, l'articolo 234 c.p.p. prevede la possibilità di acquisire scritti o altri documenti raffiguranti persone o cose mediante, tra l'altro, la fotografia, a nulla rilevando la natura del supporto e la modalità con cui è garantita la conservazione e la visione del documento. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti, giacché l'evoluzione tecnologica in pochi anni ha consentito una minimizzazione fisica del supporto su cui trasferire e conservare le immagini. Evoluzione che non autorizza a ritenere mutata la natura del documento del file, certamente conforme a quanto previsto dall'articolo 234 c.p.p. quanto a disciplina delle acquisizioni documentali. La copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione, poiché il trasferimento su altro supporto, ovvero l'estrapolazione di fotogrammi da un filmato, non altera il documento originario. Tali aspetti hanno pertanto rilievo sia con riferimento al tracciato GPS sia relativamente ai fotogrammi dei filmati della video sorveglianza.

Analogamente priva di pregio è la considerazione circa l'inefficacia della prova con cui si è attribuito al ricorrente l'utilizzo dell'auto di servizio. Le prove testimoniali acquisite, le immagini delle videoriprese e l'incrocio dei dati del GPS installato sull'auto di servizio in uso alla GPG, dimostrano che tale veicolo è il medesimo mezzo inquadrato dalle telecamere pochi istanti prima che venisse accesa la fiammella che da cui è poi divampato l'incendio.

Per le suesposte ragioni la sentenza allegata ha rigettato il ricorso confermando la condanna inflitta all'imputato.


SENT. 10378-24
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