Valore probatorio del modello di constatazione amichevole di un incidente (Cass. Civ. Sez. III ord. n. 15431 del 03/06/2024)
Con l'ordinanza in esame la terza sezione della Cassazione è tornata a dare le proprie indicazioni su quella che è la valenza probatoria del modello di constatazione amichevole (c.d. CID) relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Nel caso di specie una carrozzeria cui era stato ceduto il credito da un soggetto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma, il soggetto che aveva tamponato l'auto di proprietà del cedente il credito e la relativa compagnia di assicurazioni, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura del proprio cliente a causa di un tamponamento a catena.
La società attrice deduceva che la vettura da loro in riparazione era stata tamponata, da ferma, da altra vettura di proprietà la quale, a sua volta, era stata tamponata, da ferma, da un terzo autoveicolo.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda; la pronuncia veniva impugnata dalla carrozzeria, rimasta soccombente, e il Tribunale di Roma rigettava l’appello, sulla base della considerazione che il modello CAI non aveva valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, dovendo essere la dichiarazione ivi contenuta liberamente valutata dal giudice, come confessione proveniente da uno solo dei litisconsorti necessari.
L'autocarrozzeria ricorreva così in Cassazione, deducendo che il Tribunale non avrebbe attribuito il giusto valore al modulo C.A.I. sottoscritto dai conducenti del secondo e del terzo veicolo e non avrebbe considerato che i danni come risultanti dallo stesso erano compatibili con quelli accertati dalla fattura prodotta, sulla base della quale il giudice di merito ben avrebbe potuto ammettere una consulenza tecnica d’ufficio.
Per la Corte la doglianza non è fondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c. 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice;
b) peraltro, nel caso di specie, l’incidente di cui si discuteva aveva visto coinvolti tre veicoli, mentre il modello C.A.I. era stato sottoscritto solo da due di loro, dal conducente della prima auto tamponata, che poi era andata a tamponare l'auto in riparazione presso la carrozzeria ricorrente, e da quello dell'auto "tamponante";
c) la carrozzeria ricorrente, cessionaria del credito da parte del proprietario dell'auto tamponata per seconda, non può far valere nei confronti dell’assicuratore, alcuna C.A.I., posto che il creditore cedente non ha firmato alcunché.
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