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Valenza della condanna generica al pagamento degli interessi legali (Cas.. Civ. SS.UU. sent. n. 12449 07/05/2024)

Con la sentenza in commento, di sotto allegata, le SS.UU. hanno finalmente risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in relazione a quello che è il saggio d'interesse applicabile alla sentenza con la quale il Giudice di merito condanni il soccombente, tra le altre pronunce, al pagamento degli interessi legali, omettendo qualsiasi ulteriore indicazione circa la specifica natura degli stessi.

La pronuncia è stata resa all'esito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano che ha richiesto di chiarire "... se in tema di esecuzione forzata, anche solo minacciata, fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice di cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. o, a partire dalla data della proposizione della domanda, possano ritenersi liquidati quelli di cui al c. 4 del predetto articolo".

Vagliata l'ammissibilità del rinvio, i Giudici di Piazza Cavour, in primo luogo, hanno ricordato che mediante la proposizione della domanda giudiziale innanzi al Giudice di merito insorge una controversia alla quale accede anche la valutazione dell'applicabilità del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e richiamato dall'art. 1284 c. 4 c.c.-

Detta valutazione passa da uno specifico accertamento giurisdizionale, riservato al Giudice della cognizione, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. In virtù delle peculiarità e, più precisamente, dell'autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, solo laddove il titolo esecutivo giudiziale preveda, nel dispositivo e/o in motivazione, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, il riconoscimento dei cd. "super-interessi", il creditore potrà conseguire il pagamento degli stessi in sede di esecuzione forzata. Ove, al contrario, il titolo sia silente, quest'ultimo potrà pretendere, oltre alla sorta capitale, esclusivamente la corresponsione di interessi "ordinari" calcolati sulla base dell'art. 1284 c. 1 c.c.- Lo stesso Giudice dell'Esecuzione dovrà limitarsi ad estrarre il contenuto precettivo già incuso nel titolo esecutivo, non potendo integrare il comando ivi espresso. L'istante, in ogni caso, potrà esperire uno specifico rimedio impugnatorio volto a far disporre l'accertamento giurisdizionale anzidetto o a determinarne la revisione.

All'esito dell'iter motivazionale su riportato gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ove il Giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

La Suprema Corte, valorizzando oltremodo l'obbligo del Giudice di provvedere sulla domanda e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie "speciale", ha risolto la vexata quaestio oggetto del presente articolo.

Non si può non rilevare che troppo spesso il tema degli interessi è relegato ai margini della vertenza giudiziaria in quanto elemento di contesa (immotivatamente) trascurato. Il criticabile utilizzo delle c.d. formule di stile (si pensi alla tipica espressione "interessi di legge") limita macroscopicamente il diritto di azione rimettendo la valutazione della portata dello stesso esclusivamente alla coscienza giuridica del Decidente, quasi autorizzato ad adottare un minor rigore interpretativo all'atto della stesura della sentenza. Il punto fermo di qualsivoglia apprezzabile difesa non può che essere, in definitiva, l'adozione di una tecnica argomentativa rigorosa e particolareggiata, idonea ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della precipua domanda formulata.



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