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Attenuante della riparazione del danno: i limiti di tempo e modalità di applicazione (Cass. Pen. sez

Con la sentenza in commento la Corte di legittimità, sez. II penale, ha affrontato il tema dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., che consente la mitigazione del trattamento sanzionatorio quando l’imputato abbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o abbia prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il Collegio sofferma l’attenzione su due questioni specifiche: a) il riconoscimento della circostanza in parola nel rito abbreviato; b) l’applicabilità della stessa quando il reo abbia inteso risarcire la vittima mediante dazione di un assegno bancario.

Il primo interrogativo nasce dalla considerazione secondo cui, in materia di rito ordinario, il ristoro deve avvenire “prima del giudizio”, locuzione interpretata come riferibile al momento antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, ciò al fine di tutelare l’esigenza per cui l’attenuante può solo essere giustificata da un ravvedimento non condizionato dall'andamento del dibattimento (Cass. Pen. sez. III 19/01/2016 n. 18937).

Quanto al rito abbreviato, la sentenza qui annotata esprime il principio secondo cui il momento prima del quale deve intervenire il ristoro va individuato nella “discussione” (conf. Cass. Pen. sez. III 19/11/2014 n. 10490); va tuttavia dato atto di un diverso orientamento secondo cui lo spartiacque sarebbe segnato non dall’invito a formulare le conclusioni ma dall’ordinanza con cui l’imputato viene ammesso al rito alternativo prescelto ed il giudice dispone procedersi nelle relative forme (Cass. Pen. sez. VI 13/04/2018 n. 20836).

Quanto alla problematica del risarcimento mediante dazione di un assegno bancario, occorre in primo luogo muovere da una considerazione generale compendiata nella massima secondo cui «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso» (Cass. Pen. sez. V 08/02/2018 n. 21517).

Applicando il suddetto principio al caso della dazione dell’assegno bancario, consegue logicamente che, assumendo la dazione di una somma tramite assegno bancario la natura di “datio pro solvendo”, essa, in assenza della prova circa l’effettiva riscossione della somma prima dello spirare del termine temporale indicato in precedenza, acquisisce la natura di mera offerta di denaro priva del requisito della “effettività”.

Vero quanto sopra, emerge dalla pronunzia in commento la suscettibilità della dazione di assegno di fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., in quanto trattasi di condotta comunque attestante una volontà di ristorare la persona offesa dei danni subiti.

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