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Mutamento delle condizioni di divorzio e loro rilevanza ai fini di una revisione dell'assegno (Cass. Civ. Sez. I ord. n. 13175 del 14/05/2024)

Pressoché giornalieri sono i casi in cui coniugi obbligati alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro, al verificarsi dei mutamenti reddituali e/o al cospetto dell'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio da parte del coniuge in favore del quale è stato disposto il beneficio economico, si rivolgono ai nostri studi ponendoci l'interrogativo se tale assegno divorzile possa essere revocato e/o ridotto alla luce dei mutamenti verificatisi.

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affrontato la problematica della revisione delle condizioni di divorzio e ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, in sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, posti alla base della valutazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di divorzio, ma deve verificare soltanto se ed in quale misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio raggiunto ed adeguare l'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale/reddituale che è stata accertata; il tutto nel rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento (Cass. 10133/0227; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).

Nella vertenza esaminata dal supremo collegio è stata richiesta la modifica delle condizioni di divorzio, mediante impugnazione di un decreto della Corte di Appello di Genova, con l'ex marito che, in particolare, ha richiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile a seguito della costituzione di una nuova relazione stabile con altra persona da parte della beneficiaria ex moglie, unitamente alla sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno di divorzio.

La Corte di Appello di Genova, non tenendo conto dei nuovi fatti allegati dal marito ricorrente in merito agli accertamenti reddituali e patrimoniali effettuati medio tempore, in quanto considerati alla stregua di domande nuove, aveva ritenuto non provata la stabile convivenza della ex moglie; in virtù di ciò aveva confermato l'ammontare dell'assegno divorzile in € 900,00, importo che era stato ridotto in primo grado ad € 300,00.

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di Appello che ha escluso la nuova convivenza in mancanza di stabile coabitazione, senza adeguata motivazione sul punto.

Infatti, secondo il giudice di merito, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado aveva sì accertato la relazione sentimentale tra la ex moglie ed altra persona, ma poiché entrambi risiedevano in luoghi distanti (due città diverse) tale circostanza non dimostrava una stabile ed effettiva convivenza tra gli stessi, "... essendo elementi indicativi di una mera relazione a distanza con i rischi che tale tipo di rapporto comporta, proprio in termini di instabilità e di mancanza di certezze sull'evoluzione dello stesso, di talché non si può ritenere in tale condizione raggiunta la prova di un comune progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto".

Inoltre non era stato contestato che la ex moglie fosse priva di lavoro e di capacità di procurarsene uno in quanto affetta da gravi problemi di salute.

Come già anticipato la Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto adeguata tale motivazione e ha affermato che per escludere un progetto di vita comune ed una relazione more uxorio stabile, non basta rilevare che i partner abbiano distinte abitazioni, in città diverse, atteso che tale convivenza può declinarsi in forme diverse e distanti rispetto al modello di una società statica.

Il giudice, in virtù di ciò, dovrà, accertare se quella distanza altro non è che un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner.

Quindi la Corte ha affermato che "In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa della instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale" (cfr anche Cass. Civile, sez. I, 19/04/2023, n. 10451), così riprendendo quanto disposto nell'Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022.

La Corte di Cassazione, quindi, ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, affinché venga fatta, alla luce dei criteri indicati, una nuova valutazione dei fatti e degli elementi già acquisiti.


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