top of page

Prelazione agraria esclusa se confinante è nudo proprietario (Cass. Civ. sez. III sent. 07/04/2015 n

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, ha escluso la spettanza del diritto di prelazione e di riscatto agrario al confinante che sia solo nudo proprietario del terreno.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte muove dalla natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione delle norme che prevedono il diritto di prelazione e di riscatto.

Tali norme infatti, introducono una significativa limitazione al contenuto del diritto di proprietà privata garantito dall’art. 42 Cost. in quanto vanno ad incidere sulla libertà di alienare il fondo ad un soggetto liberamente scelto, libertà che costituisce una delle prerogative fondamentali del proprietario.

Sotto questo profilo, la sentenza in commento pone in rilievo come l’art. 7 della legga n. 817 del 1971 riconosca il diritto di prelazione al “coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.

La norma, quindi, limita il diritto di prelazione e di riscatto al proprietario che sia anche coltivatore diretto di terreni confinanti: nel caso del nudo proprietario questo requisito non si può verificare perché il nudo proprietario non ha poteri di godimento sull’immobile che spettano invece all’usufruttuario e dunque non può coltivare il terreno.

La soluzione seguita dalla Corte appare in linea con la giurisprudenza precedente sulla essenzialità della coltivazione del fondo da parte del proprietario confinante.

In questa direzione, i giudici di legittimità, hanno ripetutamente sottolineato che ai fini dell’esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l’attività di agricoltore.

Si tratta di un interpretazione rispettosa non solo del dato letterale della legge ma coerente anche con la ratio dell’istituto.

L’intento perseguito dal legislatore con il riconoscimento del diritto di prelazione e di riscatto agrario al proprietario confinante consiste infatti nell’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima al fine di favorire la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

E’ evidente che la suindicata finalità della legge sarebbe vanificata qualora il diritto di prelazione e riscatto fossero estesi al nudo proprietario confinante: in tal caso, infatti, non verrebbe favorita la creazione di un’impresa agricola di più grandi dimensioni posto che il godimento del terreno confinante continuerebbe ad essere riservato all’usufruttuario e quindi non potrebbe automaticamente essere accorpato alla coltivazione del terreno oggetto di prelazione.

La correttezza della soluzione accolta dalla Suprema Corte trova quindi conferma anche dal punto di vista dell’interpretazione teleologica dell’istituto.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page