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Arresti domiciliari negati al detenuto cocainomane che si trova in condizioni di incompatibilità (Ca

Non possono trovare applicazione le disposizioni di favore di cui alla Legge n. 47/2015 incidenti sulla fase genetica della misura cautelare. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 06/07/2015, n. 28640.

Il caso vedeva un detenuto, dipendente da cocaina, vedersi rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, stante la mancanza di attualità della dipendenza ed il concreto pericolo di fuga, come dimostrato da due precedenti tentativi di evasione.

Il curriculum criminale del ricorrente veniva considerato di non comune livello, tale da imporre la tutela di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in merito al pericolo di commissione di reati dello stesso genere; in particolare, veniva evidenziata la dedizione professionale alla commissione di delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico ed il ruolo di spessore e rilievo rivestito dal detenuto all'interno di una organizzazione criminale.

Gli ermellini premettono come, nelle more del giudizio di Cassazione, sia entrata in vigore la L. 16/04/2015, n. 47, avente ad oggetto “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla l. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”.

Già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva affermato come, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione non poteva subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole disposizione, enunciando che “la nuova norma disciplina il processo dal momento della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti nel vigore della legge precedente restano validi; che la nuova disciplina, quindi, non ha effetto retroattivo”, in perfetta coerenza con le esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della funzione regolatrice della norma giuridica.

Confermando tale orientamento, i giudici affermano che, anche qualora si tratti di una sopraggiunta norma di carattere favorevole per l'imputato, le disposizioni di cui alla L. 47/2015, incidenti sulla fase genetica della misura cautelare, non possono trovare applicazione.

Ovviamente, rimane l'assunto secondo il quale è sempre necessaria una continua verifica circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di una determinata misura cautelare.

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