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Richiesta di risarcimento dei ‘’danni subiti e subendi’’? Domanda generica ed inutile (Cass. Civ. se

Chi chiede il risarcimento del danno ha l’onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa.

Il caso

La vicenda trae origine da un caso di c.d. malpractice e dalla conseguente richiesta risarcitoria avanzata dalla paziente a seguito di due interventi agli occhi (segnatamente, epicheratofachia all’occhio destro e cheratomileusi all’occhio sinistro). Sia i medici, a suo dire responsabili dei danni cagionati dalle attività chirurgiche in parola, che le cliniche dove era stata ricoverata, si costituivano in giudizio negando l’asserito addebito e chiamando in garanzia le rispettive società assicuratrici.

Il Tribunale adito respingeva la domanda attrice. La Corte di Appello confermava il rigetto della richiesta limitatamente ad uno dei due medici e condannava l’altro sanitario al risarcimento dei danni.

Il medico soccombente ricorreva in Cassazione. In quella sede, peraltro, la danneggiata, con ricorso incidentale, si doleva del fatto che la Corte di Appello non aveva liquidato né il danno patrimoniale rappresentato dal costo del trapianto di cornee cui si era sottoposta; né quello consistente nel costo del futuro intervento per la sostituzione delle cornee trapiantate.

A conforto di tale assunto la considerazione che la relativa domanda era da ritenersi implicitamente ricompresa nella richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi” come formulata in atto di citazione.

La decisione della Corte.

I Giudici di legittimità, oltre a respingere il gravame principale rigettano anche il ricorso incidentale sulla base delle seguenti motivazioni.

In particolare, la Corte – richiamando l’art. 163 c.p.c.,c. 2, nn. 3 e 4 - sottolinea come in materia risarcitoria la “cosa” oggetto della domanda si identifica con il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, mentre gli “elementi di fatto” costitutivi della relativa pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l’attore lamenti di aver subito.

L’adempimento dell’onere di allegazione fattuale è preordinato a consentire al convenuto l’esercizio del diritto di difesa ed al giudice l’individuazione del thema decidendum.

Da qui ne consegue il dovere per l’attore di indicare analiticamente e con rigore i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria; ovvero, in cosa è consistito il danno patrimoniale e quello non patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovranno essere computati.

Per quanto sopra, quindi, una richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi” ove non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata come generica ed inutile. “Generica – specificano gli Ermellini -, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro; inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo la giudice il potere-dovere di provvedere”.

A corredo di tale argomentazione la Corte richiama i precedenti in materia. In particolare, la pronuncia n. 11353/2004 con cui è stato stabilito che l’onere di contestazione del convenuto e quello di allegazione gravante sull’attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo non fa sorgere il primo.

Ed ancora, la sentenza n. 10527/2011 con la quale è stato ribadito che le allegazioni correlate ad una domanda risarcitoria “non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…) ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta“.

Quanto sopra al fine di mettere il convenuto nella “condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.

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