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Cessione d’azienda: quando è necessaria l’autorizzazione dei soci? (Trib. Piacenza sent. 14/03/2016

La cessione di azienda costituente attività esclusiva di una società a responsabilità limitata a seguito d’iniziativa autonoma dell’amministratore unico determina, indipendentemente da qualsivoglia indagine sull’elemento soggettivo del cessionario, una sostanziale modifica dell’oggetto sociale che può essere assunta esclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da parte dell’assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all’art. 2479 c. 2 nr 5 c.c.-

È quanto ha stabilito il Tribunale di Piacenza nella sent. n. 140 del 2016 in esame.

Nella fattispecie, una società chiedeva la declaratoria di nullità o di annullamento ovvero di inefficacia dell’atto di cessione di ramo d’azienda effettuato, in maniera del tutto frettolosa, dal magazziniere, a distanza di pochi mesi dalla sua nomina ad amministratore della società, “senza che mai quest’ultimo avesse accennato a tale intenzione con i soci della stessa” (come confermato dai testi escussi) e senza vantare competenze specifiche nel settore.

La convenuta, a sua difesa, sosteneva che, a seguito della riforma del diritto societario, con la quale il Legislatore ha radicalmente distinto i poteri di rappresentanza generale riconosciuti agli amministratori della s.r.l. dai poteri gestori, la violazione dei limiti gestori degli amministratori non sarebbe comunque opponibile ai terzi, potendo solamente, in ipotesi, giustificare eventuali iniziative da parte della società nei confronti dell’amministratore medesimo per mala gestio.

Ma questa prospettazione non ha convinto il giudice de quo, per il quale “non vi è dubbio che il Legislatore, a seguito della riforma del diritto societario ha scelto di ampliare la tutela dei terzi e, quindi, la sicurezza dei mercati introducendo, in maniera innovativa rispetto al passato, una serie di disposizioni finalizzate a garantire l’inopponibilità nei confronti dei terzi degli atti posti in essere dall’amministratore anche oltre i limiti dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale e, perfino, in presenza di limitazioni palesate dallo stesso”.

Tuttavia, osserva il giudice, “mentre ai fini del giudizio di abuso o meno della condotta dell’amministratore che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti dall’atto costitutivo o dai soci, la verifica che il Tribunale deve compiere deve essere fatta secondo un criterio comparativo, di strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale…nell’ipotesi di violazione della previsione di cui al n. 5 dell’art 2479 c. 2 c.c. occorre verificare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell’attività della società, comprendendosi per quale motivo in tale ipotesi solo l’assemblea dei soci possa decidere se autorizzare tale modifica che può addirittura determinare il venir meno stesso della società”.

La norma pone in sostanza un limite non già convenzionale ma legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, di natura inderogabile in quanto incidente direttamente sulla prosecuzione della società medesima.

Ne consegue che tali operazioni, da individuarsi caso per caso, se poste in essere per propria autonomia dall’amministratore, sono realizzate in assenza di potere, inteso come incompetenza funzionale inderogabile del medesimo, avendo il Legislatore sul punto introdotto un limite legale opponibile anche nei confronti dei terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo.

Nel caso di specie, essendosi la cessione perfezionata in totale assenza di qualsivoglia delibera da parte dei soci della società cedente, che mai hanno successivamente in alcun modo ratificato l’operato dell’amministratore, il giudice ha annullato l’atto e disposto la restituzione dell’azienda, sottoposta a sequestro giudiziario, in favore della società attrice.

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