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Provvisionale: per l'esecuzione basta il dispositivo (Cass. Civ. sez. III sent. 09/03/2017 n. 60

I provvedimenti giudiziari, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva, secondo quanto dispone l'art. 475 c.p.c.-

In caso di condanna al pagamento di una provvisionale emessa in sede penale, per agire in via esecutiva occorre attendere il deposito della motivazione della sentenza o è sufficiente la lettura del solo dispositivo?

Alla domanda risponde la Corte di Cassazione Sezione III Civile, con la sentenza del 09/03/2017 n. 6022.

Una parte notificava all’altra un atto di precetto per il pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in esito ad un procedimento penale; il precettato proponeva opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) deducendo la mancata notifica del titolo esecutivo. Secondo l’opponente, infatti, non era sufficiente il mero dispositivo della sentenza penale senza la corredata motivazione. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. Veniva proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte si trova risolvere il seguente quesito: se in materia di condanna provvisionale, pronunciata in sede penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione (pubblicato ex art. 545 c.p.p.) oppure se si renda necessaria la notifica al debitore del provvedimento completo di motivazione. Il ricorrente, per corroborare le proprie argomentazioni, fa leva sulla disciplina dettata in materia di lavoro. In particolare, rinvia all’art. 431 c. 2 c.p.c. che prevede la facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, di procedere all’esecuzione forzata in virtù del mero dispositivo. Secondo l’argomentazione dei ricorrenti, dunque, tale norma rappresenterebbe una deroga al principio generale che, invece, postula la notifica del titolo comprensivo di motivazione. Tuttavia, gli ermellini, nel loro percorso delibativo, confutano tale ricostruzione. Anzi, giungono a sostenere che l’art. 431 c.p.c. dimostrerebbe il contrario. Infatti, nell’unico caso presente nel codice di procedura civile, in cui si verifica una “scissione” tra la stesura del dispositivo e quella della motivazione - ossia in materia di lavoro - si consente l’esecuzione forzata sulla base del mero dispositivo.

Giova ricordare che la struttura della sentenza penale diverge da quella civile. Infatti, nella prima v’è una cesura tra la lettura del dispositivo e la stesura della motivazione; nella seconda ciò non accade. Il codice di procedura penale dedica un’apposita sezione alle statuizioni civili (artt. 538-543 c.p.p.). in cui, la parte civile, costituita nel processo penale, agisce per ottenere la refusione dei danni conseguenti alla commissione del reato. L’art. 185 c.p., infatti, le riconosce il diritto ad essere risarcita per i pregiudizi patiti.

Nel caso di specie, la condanna al pagamento di una provvisionale dipendeva dall’accoglimento di una domanda civile spiegata in sede penale; nondimeno, secondo la Cassazione, «il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale». L’art. 544 c.p.p. dispone che, conclusa la deliberazione, il presidente rediga il dispositivo e, successivamente, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Qualora la redazione dei motivi non possa essere immediata, vi si provvede entro 15 giorni dalla pronuncia, prorogabili a 90 nei casi di particolare complessità. La sentenza si intende pubblicata dal momento della lettura in udienza del dispositivo (art. 545 c.p.p.). Pertanto, la sua lettura in udienza equivale alla notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti. Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta chiaro che la lettura del dispositivo assuma efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza ed alla sua notificazione.

Lo schema del pagamento della provvisionale in sede penale è analogo a quello civile (art. 278 c. 2 c.p.c.); il giudice può condannare alla sua corresponsione su richiesta della parte civile nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.). Tuttavia, mentre la condanna al risarcimento del danno è provvisoriamente esecutiva, quella al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540 c.p.p.). In virtù delle sopraesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione formula il seguente principio di diritto: «per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo - della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale - non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione».

Il ricorso, quindi, viene rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese nonché alla corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/2002.

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