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Reato di maltrattamenti in famiglia anche tra ex conviventi (Cass. Pen. sez. VI sent. 05/04/2017 n.

Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. è configurabile, allo stesso modo della famiglia tradizionale, anche nella famiglia di fatto dove sia cessata la convivenza more uxorio se dalla relazione è nato un figlio, poichè permane il diritto-dovere all'adempimento dei doveri di assistenza protezione e solidarietà.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 25498/2017, respingendo il ricorso di un uomo imputato del reato di maltrattamenti in famiglia, condannato dalla Corte d'Appello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce ai danni della convivente.

In sede di legittimità, l'imputato contesta la Corte territoriale laddove ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 572 c.p. anche per episodi maturati successivamente alla cessazione della convivenza more uxorio tra lui e la donna, nell'asserita permanenza di vincoli di assistenza reciproca anche per sfittato periodo.

In realtà, la Corte di Cassazione, sulla la novella n. 172/2012 richiamata dall'imputato, contenente ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25/10/2017, rammenta che il legislatore penale ha espresso l'identità di valore dell'unione di fatto o more uxorio rispetto all'istituto della famiglia nascente dal matrimonio, quale formazione sociale a rilievo costituzionale in cui si svolge la personalità dell'individuo, riconoscendogli così tutela penale e individuando la persona offesa dal reato di maltrattamento non solo nel componente della famiglia, ma anche nel convivente di fatto.

Per la Cassazione il venir meno della convivenza non determina necessariamente il venir meno di vicoli e obblighi tra i componenti del nucleo familiare, nonostante nella famiglia di fatto o more uxorio la cessazione della coabitazione si ritenga segnarne l'estinzione, nel rilievo che per tale ipotesi sia proprio questo elemento a manifestare il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone in un consorzio familiare. Resta, però, ferma un'eccezione, ossia la presenza di elementi ulteriori rispetto alla convivenza che rivelino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza nonostante la cessazione della coabitazione nella premessa che il rapporto familiare di fatto, presupposto di maltrattamenti in famiglia, non sia stato di estemporanea formazione e durata. Uno di questi elementi ulteriori non può essere che la presenza di un figlio: infatti, quando il rapporto personale di fatto sia il risultato di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà e assistenza, la principale ricaduta non può che essere che il derivato rapporto di filiazione. Quindi, prosegue la Cassazione, la presenza di un figlio esprime l'importanza della stabilità della relazione ed è come tale portatrice di obblighi nei confronti di un soggetto debole e rispetto agli ex conviventi, destinati a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza. Ci si trova di fronte, quindi, a una nozione estesa di famiglia, comprensiva di forme alternative rispetto a quella derivante dal matrimonio, destinata ad assumere identica dignità e tutela. Poiché dunque permane un complesso di obblighi verso il figlio, per il cui adempimento la coppia già convivente è chiamata a relazionarsi, ciò segna altersì il permanere dei doveri di collaborazione e reciproco rispetto. Pertanto, la Corte territoriale non è incorsa in violazione di legge offrendo una nozione estesa di famiglia nell'assunta centralità della tutela del figlio minore degli ex conviventi. Anzi, nel ritenere dunque configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, i giudici hanno motivato anche sulla permanente stabile frequentazione della coppia dopo la cessazione della convivenza, in occasione dei quali erano stati posti in essere dal prevenuto nei confronti della donna. Inoltre, i giudici hanno motivato correttamente anche sul diritto-dovere del prevenuto all'adempimento dei doveri di assistenza, protezione e solidarietà verso il figlio rimasto a vivere con la madre presso quella che era stata la casa familiare assegnata alla donna quale affidataria del minore. ll ricorso va dunque rigettato.

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