top of page

Un paio di minacce alla ex bastano per integrare il reato (Cass. Pen. sez. V sent. 30/05/2017 n. 265

Un paio di minacce alla ex compagna sono sufficienti per integrare il reato di stalking. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza di cui sopra, confermando la condanna per il reato ex art. 612 bis c.p. nei confronti di un uomo ritenuto colpevole di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto in precedenza una relazione.

L'imputato ricorre in Cassazione contestando la sussistenza del reato ma per gli Ermellini il ricorso è manifestamente infondato.

Oltre alla genericità dei motivi del ricorso da parte dell'imputato, affermano dal Palazzaccio, la sentenza impugnata ha concluso ineccepibilmente per la configurabilità dell'ipotesi di reato, inserendosi nel consolidato alveo interpretativo della giurisprudenza di legittimità.

Secondo l'orientamento condiviso, infatti, è "configurabile il delitto di atti persecutori quando, come previsto dall'art. 612 bis c.p. c. 1 il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia" (v., tra le altre, Cass. n. 8832/2010; Cass. n. 24135/2012).

Nulla da fare per l'uomo neanche relativamente alle attenuanti generiche, la cui mancata concessione, evidenziano i giudici di piazza Cavour, "risulta logicamente e congruamente motivata sulla base della reiterazione delle condotte delittuose e della personalità del reo così come la quantificazione della pena non è avvenuta in maniera illegale e come tale non è assoggettabile al sindacato di legittimità, coinvolgendo l'esame di circostanze soggettive e di fatto correttamente vagliate dalla Corte d'Appello".

Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna anche al pagamento delle spese processuali e di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page