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Equa riparazione per durata eccessiva del processo spetta anche al contumace (Cass. Civ. sez. VI sen

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti, non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi, la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico.

Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza del 07/07/2015 n. 14072, conforme alla sentenza n. 585/14 delle Sezioni Unite.

Nella vicenda de quo, la Corte d’appello di Roma aveva accolto la domanda intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale il richiedente era rimasto contumace.

Per il ricorrente Ministero della giustizia tuttavia, trattandosi di processo contumaciale, la parte non avrebbe avuto titolo per agire in sede riparatoria.

Ma, osserva la Suprema Corte, il principio ut supra, enunciato con riferimento ad un giudizio civile, deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, “nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito”. Anzi, “proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione”.

Resta fermo che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24/03/2001, n. 89.

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