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Legge Pinto: l’equa riparazione spetta anche per le indagini preliminari (Corte Cost. sent. 23/07/20

Nella presente sentenza, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 2-bis e 2-quater, della legge 24/03/2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nei giudizi, riuniti per identità di questione, promossi dalla Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 1°/04/2014, e dalla Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 10/03/2014.

In particolare, i giudici rimettenti, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in esame in riferimento all’art. 117, c. 1, Cost. e all’art. 6 CEDU, tenuto altresì conto che la giurisprudenza di Strasburgo ha reiteratamente riconosciuto il diritto all’equa riparazione anche per la fase delle indagini preliminari.

Più nel dettaglio, osservano i giudici, l’art. 2, c. 2-bis, stabilisce che il processo penale si consideri iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Ne consegue, nell’ambito di un giudizio di riparazione, che la legge vieti di includere nel calcolo il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari.

Sul punto, chiarisce la Suprema Corte, “non vi è dubbio che la Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso reiterate pronunce abbia dedotto dall’art. 6 della CEDU la regola che impone, ai fini dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall’autorità competente, dell’accusa di avere commesso un reato”.

La violazione del diritto a una celere definizione del processo penale”, aggiunge la Corte, “genera infatti la pretesa di un indennizzo idoneo a ristorare il patimento cagionato dalla eccessiva pendenza dell’accusa, quando essa sia stata espressa per mezzo di un atto dell’autorità giudiziaria e abbia in tal modo acquisito una consistenza tale da ripercuotersi significativamente sulla vita dell’indagato”.

È questa”, prosegue la Corte, “un’evenienza in alcun modo circoscrivibile alla fase del processo che segue all’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.) e all’assunzione della qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), posto che essa tende naturalmente a manifestarsi fin dal tempo in cui una persona è venuta formalmente a conoscenza dell’esistenza di un’indagine a suo carico, in particolare quando si accompagna al compimento di atti invasivi della sfera di libertà dell’individuo”.

Tuttavia, la Corte di Strasburgo ha specificamente affermato che l’art. 6 della CEDU non impone di assumere in considerazione l’intera fase delle indagini, se esse non hanno comportato il compimento di atti, da parte dell’autorità competente, che si siano ripercossi sulla sfera giuridica della persona. Diversamente, la pronuncia della Corte finirebbe per eccedere quanto necessario sul piano della legittimità costituzionale, includendo arbitrariamente fasi durante le quali l’indagato, ignaro dell’iniziativa dell’autorità giudiziaria, non ha subito alcun patimento, e che quindi il legislatore ben può escludere dal periodo rilevante ai fini della riparazione.

L’art. 2, c. 2-bis, della legge n. 89 del 2001, va conseguentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Per i rimettenti, infine, dovrebbe ritenersi l’art. 2, c. 2-quater illegittimo nella parte in cui esclude dal calcolo la durata della sospensione “senza distinguere se i motivi della sospensione siano o meno riconducibili alle parti”.

Questa ulteriore questione è, per la Corte, inammissibile perché, da un lato, l’eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell’ordinamento non vengono ricondotte ad unità dall’ambigua formula cui è ancorato il dubbio di costituzionalità, e, dall’altro, non è conforme alla giurisprudenza europea.

In effetti, la Corte di Strasburgo, in modo costante, ha incluso nel periodo rilevante ai fini della ragionevole durata del processo, il periodo di sospensione conseguente alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale, ma non quello derivante dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’unione europea, per la cui protrazione nulla è imputabile allo Stato.

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