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Mutuo usurario: occorre valutare interessi moratori, commissioni e ogni altra spesa (Trib. Bari sez.

L’ordinanza in commento si innesta nel recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione.

L'art. 2 L.n. 108/96 individua nel tasso effettivo globale medio (TEGM) aumentato della metà, il tasso soglia oltre al quale gli interessi sono considerati usurari.

In relazione alla determinazione del predetto tasso si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

L'art. 8, c. 5, lett. d) del decreto legge n. 70 del 13/05/2011, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011, ha modificato la suddetta norma di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996, prevedendo che il tasso soglia è ora fissato nel tasso medio, appena menzionato, aumentato non più della metà (come originariamente previsto dal legislatore) bensì di "un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Con sentenza n. 350/2013 la Corte di Cassazione, confermando un univoco e consolidato orientamento in materia, affrente le modalità di verifica dell'usurarietà nei contratti di mutuo, ha stabilito: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del c.p. e dell'art. 1815, II c. c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25/02/2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nell'art. 1, c. i, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)".

Si consideri, infatti, quanto osservato in argomento dal Trib. di Palermo ... " ... la legge n. 108/96, ai fini della determinazione della soglia di usurarietà, prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese". In tale dizione vanno ricompresi (e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito ... Sulla scia di tale interpretazione (pelatro già avvalorata dalla sentenza n. 29/02 della Corte Costituzionale ... ), la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. n. 5324/03 e, da ultimo, n. 350/13 e 603/13) ...".

Sul punto, cfr., la recente Trib. Palermo, sent. 07/02/2014.

In tema, v. pure, Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/03/2013, secondo cui ... "Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c. 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia di cui alla normativa sull’usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito.".

Ai fini della verifica della usurarietà del rapporto occorre considerare tutti i tassi indicati in contratto, quali il tasso di interesse base, il tasso di mora, "LA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA", prendendo in considerazione il valore massimo derivante dall'applicazione, secondo le modalità stabilite contrattualmente, di detti tassi.

A questo tasso vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1, L. 108/96: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Il tasso finale così ottenuto deve restare sotto il tasso soglia pubblicato tempo per tempo sulla Gazzetta Ufficiale e corrispondente al periodo di sottoscrizione del contratto.

Il succitato orientamento della Suprema Corte trova conferma nella più recente giurisprudenza di merito, secondo cui ..." ... ai fini dell'accertamento dell'usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonchè ogni altra spesa e commissione (quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) ...".

Sul punto, per tutte, cfr., la recentissima Trib. Bari, 2a Sez. Civ., ord. 14/12/2015.

In argomento, v., pure, la recente Trib. Bari, 2a Sez. Civ., ord. 27/11/2015, secondo cui ... " ... per valutare se il tasso pattuito supera il tasso soglia è necessario cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata e le altre spese ... ".

Ne consegue che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (spese di istruttoria, assicurazione immobile concesso in garanzia ecc.) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata.

Sebbene la commissione di estinzione anticipata sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del mutuo il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno.

La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare evidente nel caso in cui tale commissione per contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

Sul punto, cfr., la recente Trib. Bari, 2a Sez. Civ., ord. 19/10/2015.

Ai fini della usurarietà del contratto, a nulla vale la specificazione (riscontrata nella fattispecie) che il tasso di mora non potrà mai essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge n. 108/1996.

Se già al momento della sottoscrizione del contratto il tasso di mora pattuito risulta superiore alla soglia prevista dalla L. 108/1996, scatta l'applicazione della sanzione prevista dal II c. dell'art. 1815 c.c., così come modificato dall'art. 2 della stessa legge 108/1996, che recita: "se sono convenuti interessi la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

L'inoperatività della clausola di salvaguardia contenuta nei contratti di mutuo de quo, nonchè la sopravvenuta gratuità degli stessi quale conseguenza dell'usurarietà è principio consacrato nella più recente giurisprudenza di merito.

Sul punto, si richiama la cit. pronuncia in commento Trib. Bari, 2a Sez. Civ., ord. 14/12/2015, secondo cui ... " ... il mutuo per cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c., a nulla rilevando la clausola di salvaguardia prevista nel contratto in esame la quale non esclude il carattere usurario del mutuo e quindi la sua gratuità.".

In argomento, v. pure, cit. Trib. Bari, 2a Sez. Civ., ord. 27/11/2015, secondo cui ... " ... La presenza di una clausola di salvaguardia che riconduce la misura degli interessi moratori al limite massimo del tasso soglia dell’usura non rileva al fine di escludere l’usurarietà del tasso convenuto, qualora il contratto espressamente preveda, oltre agli interessi, anche una commissione per estinzione anticipata e spese di assicurazione.".

Come precisato in una controversia analoga, la Corte di Appello di Venezia ha statuito ...: “L'art. 1815, c. II c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della Legge 07/03/1996 n. 108 e dalla Legge 28/02/2001, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/2000 n. 394 - esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, IV c., della stessa Legge n.108/1996 (tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà)".

Sul punto, per tutte, cfr. Corte d'Appello Venezia, sentenza n. 342/2013.

In tema, si segnala anche la recente Trib. Padova, ord. 08/05/2014, secondo cui ... "rilevato invero che da un lato la formula della legge "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, nè tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi "componenti" e quindi anche il tasso corrispettivo...".

Detto orientamento è stato di recente confermato anche dal Tribunale di Matera, secondo cui ..."... ove venga rilevata l'applicazione di tassi superiori a quelli "soglia" ex legge 108/96, deve trovare applicazione l'art. 1815 c.c., con riferimento al periodo di applicazione del tasso usurario, dovendosi quindi stralciare i relativi interessi...".

Sul punto, per tutte, cfr., lo stesso Trib. Matera, 1a Sez. Civ., R.G. n. 415/13, ord. istruttoria 11.04.2014 - G.U. Cons. Dott. Vitale.

Nella fattispecie in esame, in base al principio sopra riportato, il G.E. ha sospeso l’esecutorietà del mutuo impugnato, rilevandone l’usurarietà, nonché la conseguente intervenuta gratuità.

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