Parcellizzare il credito dell’avvocato per l’unico mandato è abuso del processo (Trib. Santa Maria C
Un avvocato conveniva in giudizio una società, asserendo di averla difesa in 39 giudizi, e chiedendo la corresponsione dei relativi onorari professionali. La società deduceva di aver realizzato un complesso immobiliare, requisito attraverso un’ordinanza sindacale, poi de - requisito ma non riconsegnato, in quanto le singole unità immobiliari continuavano ad essere occupate da alcune famiglie.
L’avvocato, nella specie divenuto controparte della propria cliente, veniva quindi incaricato per ottenere la liberazione del fabbricato, il pagamento dell’indennità di occupazione, il risarcimento dei danni. La società, tra le altre eccezioni, contestava la circostanza che il rapporto professionale ed i vari giudizi scaturivano tutti dalla medesima vicenda, per cui la domanda doveva dichiararsi improponibile per illegittima parcellizzazione del credito
Nel ritenere fondata l’eccezione, il Tribunale richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 15/11/2007, n. 23726), in conformità del quale il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può suddividere il credito in molteplici richieste giudiziali di adempimento, contestuali o anche scaglionate nel tempo, poiché la divisione del contenuto dell’obbligazione, praticata dal creditore per sua esclusiva utilità “con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore”, contrasta sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo nel corso dell’esecuzione del contratto, bensì anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia col principio costituzionale del giusto processo, “traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.
Ciò posto, lo stesso Tribunale, a supporto del proprio pronunciamento, richiama pure il principio dell’“abuso del processo”, da ultimo formulato dalla Corte d’Appello Milano (Sezione II civile, Ord. 08/07/2015, n. 2723), e ritenuto integrato dall’instaurazione di plurimi giudizi, da parte di un avvocato, per il medesimo credito professionale.
La parcellizzazione giudiziale dell’adempimento del credito incide in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore, sia sotto il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui lo stesso dovrebbe sottostare per liberarsi dell’obbligazione nella sua interezza, sia per il profilo dell’aggravio di spese e dell’onere di dover affrontare più procedimenti, a fronte della moltiplicazione di contestuali iniziative giudiziarie.
La Corte territoriale meneghina, nella stessa occasione, rilevava, inoltre, che la spiegata pratica cagiona anche un danno indiretto all’erario, per l’allungamento del tempo della trattazione dei processi e, di conseguenza, per l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo previsto dalla cd. Legge Pinto. Nel caso di specie, il Tribunale campano rileva che i singoli giudizi instaurati dall’avvocato, per conto della cliente, costituiscono “tanti tasselli di una unica complessiva prestazione professionale” che si è svolta nel tempo, rispetto alla quale i compensi avrebbero dovuto essere richiesti instaurando un unitario giudizio senza frazionare l’unico e globale corrispettivo derivante dall’attività professionale svolta.