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L’assicurazione può esercitare l'azione di regresso contro i coobbligati solidali (Cass. Civ. se

Il terzo trasportato può pretendere il risarcimento dei danni patiti dai danneggianti e dalle loro compagnie assicuratrici.

Inoltre, nei rapporti interni tra coobbligati, l’azione di regresso esperita da chi abbia pagato il credito risarcitorio è esercitabile non solo nei confronti del responsabile civile, ma anche verso tutti gli altri corresponsabili in solido.

In particolare, il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza in commento.

A seguito di un sinistro stradale verificatosi tra un'autovettura ed un motoveicolo, il terzo trasportato sul mezzo a due ruote riportava dei danni alla persona. Egli agiva in giudizio contro il conducente dell'automobile e la sua compagnia assicuratrice, ottenendo la condanna al pagamento del risarcimento del danno. In sede di merito, veniva accertata una corresponsabilità del motociclista nel verificarsi dell'incidente, nella misura del 20%. L'assicurazione dell'auto, pertanto, agiva in regresso contro la compagnia assicuratrice della moto, rimasta estranea al primo giudizio. L'assicurazione del motoveicolo, a sua volta, conveniva il proprio assicurato, agendo in via di rivalsa nei suoi confronti, sostenendo la non operatività della copertura assicurativa al caso di specie, in quanto il trasporto del terzo era vietato dalla carta di circolazione del mezzo.

In primo grado, venivano accolte:

- la domanda di regresso della compagnia dell'auto contro quella della moto;

- l'azione di rivalsa dell'assicurazione del motoveicolo contro il proprietario del mezzo.

L'assicurato impugnava la pronuncia e la Corte d'Appello rigettava il gravame. Si giunge così in Cassazione.

Il ricorrente ritiene che difettino i presupposti per l'esperibilità dell'azione di regresso da parte della compagnia assicuratrice dell’auto contro quella della moto. Nelle sue difese, infatti, sostiene che nei rapporti interni tra corresponsabili solidali, la suddetta azione sia possibile unicamente avverso il responsabile dell'evento, ossia il conducente, e non già nei confronti dei soggetti non responsabili, ma chiamati a rispondere in via solidale con questi, in forza di specifiche norme di legge. Secondo l’iter argomentativo del ricorrente, quindi, l'azione di regresso è improponibile, con conseguente inammissibilità anche dell'azione di rivalsa.

La solidarietà passiva, in materia di sinistri stradali, trova il proprio referente normativo nell'art. 18 della L. 24/12/1969 n. 990, ora abrogata dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 07/09/2005 n. 209), ma applicabile, ratione temporis, al caso di specie. Ebbene, secondo alcuni precedenti giurisprudenziali, la prefata norma vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore verso il danneggiato. La solidarietà, quindi, opera solo a vantaggio del danneggiato, per tutelare la sua posizione “debole”. Al contrario, essa non agisce tra l’assicurato-responsabile e gli altri soggetti con lui coobbligati. Pertanto, qualora uno dei coobbligati soddisfi il credito risarcitorio del danneggiato, l'azione di regresso è esperibile solo verso il coobbligato-assicurato e non già verso il suo assicuratore. In buona sostanza, la solidarietà passiva di cui all’art. 18 L. 24/12/1969 (oggi art. 144 Codice della Assicurazioni Private) rappresenta una forma di solidarietà atipica ad interesse unisoggettivo, nascente da una previsione di legge. L’atipicità deriva dai diversi titoli sui cui si fonda la responsabilità verso il danneggiato: il responsabile risponde ex delicto, invece l’assicurazione ex lege; mentre il carattere unisoggettivo dipende dal fatto che la suddetta solidarietà opera solo a favore del danneggiato, in quanto ne rafforza la tutela.

La Suprema Corte rigetta la ricostruzione sopra esposta, ritenendola in contrasto con la ratio della normativa sull’azione diretta del danneggiato da sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

I giudici sottolineano come l’art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, preveda che se il fatto dannoso sia imputabile a più persone, siano tutte obbligate in solido al risarcimento del danno. Pertanto, il danneggiato da sinistro stradale può pretendere l’intera somma nei confronti di ciascun responsabile e dei rispettivi assicuratori. Esemplificando, grava un’obbligazione solidale sul primo danneggiante e sul suo assicuratore, sul secondo danneggiante e sul suo assicuratore, e così via. Trova, quindi, applicazione la disciplina generale dettata in materia di solidarietà passiva e di rapporti interni; in particolare, si fa riferimento all’art. 1299 c.c. rubricato “Regresso tra condebitori”, che prevede il diritto del debitore in solido – che abbia pagato l’intero debito – di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.

Al lume di ciò, appare pienamente legittima – nonché conforme al dettato dell’art. 1299 c.c. – l’azione di regresso esercitata dall’assicuratore di un danneggiante nei confronti dell’assicurazione dell’altro danneggiante. Infatti, l’art. 18 L. 24/12/1969 n. 990, richiamato più volte dal ricorrente, prevede una specifica legittimazione attiva nell’esperire l’azione diretta a favore del danneggiato, ma non riguarda i rapporti interni tra i danneggianti-coobbligati in solido. L’azione di regresso compete «anche all'assicuratore della responsabilità civile che ha pagato i danneggiati in luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore della responsabilità civile, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido, giacché la solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalità diverse (art. 1293 c.c.); diritto che ha come oggetto il rimborso della quota del debito che nei rapporti interni grava su ciascun condebitore (art. 1299 c.c. c. 1)».

Diversamente opinando, si finirebbe per depotenziare il favor verso il danneggiato. Infatti, in caso di più corresponsabili, se l’assicurazione che paga l’intero non potesse agire in regresso verso gli altri coobbligati, le compagnie sarebbero refrattarie a corrispondere spontaneamente la somma integrale a favore del danneggiato.

La Corte disattende i principi espressi nei precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, secondo cui, «in tema di responsabilità civile extracontrattuale, sarebbe esclusa l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno». Invero, tali precedenti vengono disattesi, in quanto riferibili a diverse fattispecie giuridiche in cui le parti (proprietario del veicolo e datore di lavoro) erano state chiamate a rispondere per il fatto di un altro soggetto (responsabile del sinistro). In tale circostanza, l’azione di regresso non era esperibile, perché non era possibile una graduazione della colpa, come invece richiesto dall’art. 2055 c. 2 c.c.- Nel caso in esame, al contrario, si parla dell’azione di regresso dell’assicuratore del corresponsabile contro l’assicuratore dell’altro corresponsabile, pertanto, v’è piena applicabilità dell’art. 2055 c. 2 c.c.-

La Corte giunge alle medesime conclusioni seguendo un iter giuridico alternativo e facendo riferimento alla surrogazione legale. In particolare, viene menzionato l’art. 1203 n. 3 c.c. ove si prevede che la surrogazione operi a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo. Ebbene, tale previsione si applica anche all’assicuratore r.c.a.- Egli ha interesse a corrispondere l’importo dovuto al danneggiato (anzi, vi è obbligato per legge) e, dopo averlo fatto, si pone nella condizione prevista dalla norma. In buona sostanza, l’assicuratore può surrogarsi nei diritti che aveva il danneggiato – da lui soddisfatto – compreso quello di esercitare l’azione nei confronti dell’assicuratore dell’altro danneggiante, nei limiti della percentuale di responsabilità a questi ascrivibile. La surrogazione, infatti, è una modificazione dell’obbligazione dal lato attivo e si sostanza nel subingresso di un terzo (nel nostro caso, l’assicuratore) nei confronti del creditore (il danneggiato) in conseguenza del pagamento del debito risarcitorio.

Al caso di specie, non è applicabile, ratione temporis, l’art. 141 Codice della Assicurazioni Private. Per completezza espositiva, si ricorda che la prefata norma dispone che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’assicurazione del mezzo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. La compagnia assicuratrice, che ha effettuato il pagamento, ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

In conclusione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento conferma la legittimità della domanda di regresso esperita dalla compagnia assicuratrice dell'auto contro quella della moto; parimenti, afferma l’ammissibilità della conseguente azione di rivalsa dell'assicurazione del motoveicolo contro il proprietario del mezzo. Infatti, il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del proprio assicurato, giacché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido; trova quindi applicazione il disposto degli art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) e 1299 c.c. (regresso tra condebitori).

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