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Separazione: Pm non può autorizzare l'accordo a tre sulle condizioni. Tribunale, Torino, sez. V

Diniego di autorizzazione dell’accordo di negoziazione assistita, il Presidente del tribunale riesamina l’accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio sia stato sottoscritto anche dal figlio maggiorenne, poiché la legge n. 162/2014 non prevede la possibilità di accordi trilaterali.

Il Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi, può invitare le parti a modificare l’accordo escludendo la partecipazione del figlio, ed in caso di modifica conforme, può autorizzare direttamente l’accordo.

Arriva un’altra pronuncia, la seconda da Torino, sul passaggio dell’accordo di negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente a seguito della negata autorizzazione del P.M.

Il diniego della Procura ha sollevato alcune problematiche, sia di tipo procedurale, sia di merito, poiché non è chiaro quale sia “lo spazio di azione” del Presidente del Tribunale al quale è trasmesso l’accordo non autorizzato da parte del P.M.

E’ possibile in sede di udienza presidenziale compiere un riesame dell’accordo e discostarsi dal giudizio del P.M.?

Il caso del Tribunale di Torino – deciso con il decreto del 20 aprile 2015 – riguardava un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio contenente la rinuncia all’assegno di mantenimento da parte della moglie e la riduzione del mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.

L’accordo, nel dubbio, era stato sottoscritto anche dalla figlia maggiorenne, in quanto la legge le attribuisce il diritto di agire in via autonoma per il riconoscimento del mantenimento anche al figlio.

Tuttavia la Legge n. 162/2014 in materia di negoziazione assistita, si riferisce solo ed esclusivamente ai coniugi o agli ex coniugi, in caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, nonostante la giurisprudenza abbia riconosciuto al figlio maggiorenne, portatore di un diritto autonomo, la possibilità di intervenire nel processo di separazione e divorzio con domande autonome o adesive rispetto alle richieste di uno dei genitori (Cass. Civ. 19 marzo 2012, n. 4296).

Secondo la Procura, non poteva essere autorizzato un “accordo trilaterale” perché formalmente non previsto dalla legge.

All’udienza presidenziale le parti erano comparse con i rispettivi legali e avevano chiarito la posizione della figlia, la quale aveva manifestato piena adesione a quanto concordato tra i genitori in relazione al mantenimento.

Il Presidente del tribunale torinese, pur concordando con il parere del P.M. di escludere la partecipazione diretta del figlio maggiorenne all’accordo, ha tuttavia ritenuto legittima l’allegazione all’accordo del consenso preventivo della figlia, allo scopo di dare maggior stabilità agli accordi stessi e prevenire una possibile impugnazione o l’instaurazione di un giudizio contenzioso da parte del figlio.

Il provvedimento si conforma alla precedente interpretazione dello stesso Ufficio e del provvedimento del Tribunale di Termini Imerese del 24 marzo 2015, secondo cui il Presidente, invita le parti ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero, e nel caso di disponibilità in tal senso, autorizza egli stesso l’accordo.

Inoltre, nel caso di specie, il dissenso del P.M. non riguardava le condizioni relative ai rapporti economici tra familiari, ma la forma dell’accordo di negoziazione assistita. Pertanto, avendo dichiarato la figlia di essere disposta ad abbandonare la procedura e di concordare con il nuovo assetto delineato dai genitori, l’accordo tra gli ex coniugi è stato autorizzato.

Questa interpretazione – si legge nel provvedimento – è in linea con i principi generali che si applicano ai rapporti tra parte pubblica e organo giudicante, e pertanto si ritiene che il Presidente del tribunale, davanti al quale si apre un vero e proprio “incidente giurisdizionale”, abbia il potere di effettuare un riesame delle conclusioni cui il P.M. è pervenuto con il proprio diniego.

Il Giudice può ritenere non fondato o non condivisibile il diniego in seguito ad una più attenta valutazione che emerge dalla comparizione delle parti nel corso dell’udienza.

Anche il Presidente del tribunale di Termini Imerese ha ritenuto ammissibile che i coniugi, in sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale, integrino o modifichino le condizioni dell'accordo, di propria iniziativa o su indicazioni del giudice, per ovviare alle carenze rilevate dal P.M.

Il parere del P.M. sarebbe pertanto obbligatorio ma non vincolante, poiché il Presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, può ravvisare, invece, l'adeguatezza dell’accordo e autorizzarlo.

Solo nel caso in cui i coniugi non si conformino a quanto rilevato dal giudice, sarà emesso un provvedimento di mancata autorizzazione che costringerà le parti ad adire le normali vie giudiziarie senza previsione di un passaggio automatico alla procedura ad hoc, ma con il deposito di un apposito ricorso al giudice competente per materia.

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