top of page

ASL responsabile per l'errore del medico convenzionato Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27

La Corte di Cassazione, nella sent. del 27/03/2015 n. 6243, con un'interpretazione innovativa che si basa su un'attenta lettura della normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, afferma la responsabilità dell'ASL ex art. 1218 c.c. per l'errore compiuto dal medico con essa convenzionato.

I giudici di legittimità con la sentenza in epigrafe inaugurano un nuovo indirizzo giurisprudenziale che giunge ad affermare la responsabilità ex art. 1218 c.c. dell’ASL per l’errore commesso dal medico di base.

Gli Ermellini disattendono le argomentazioni della Corte territoriale sulla base delle quali quest’ultima aveva ritenuto di dover pervenire a conclusioni opposte, escludendo la responsabilità dell’ASL per l’errore compiuto dal medico convenzionato.

Segnatamente i giudici di prime cure escludevano la responsabilità dell’ASL ex art. 1228 c.c., ritenendo che gli obblighi assunti dal Servizio Sanitario Nazionale nei confronti dei cittadini abbiano un contenuto meramente organizzativo, non avente ad oggetto la prestazione professionale gravante invece esclusivamente sul medico.

Inoltre era da escludere, secondo la corte territoriale, l’applicazione della teorica del c.d. “contatto sociale” poiché nei rapporti tra il medico di base ed il paziente, l’ASL rimane interamente esclusa non avendo nessun rapporto diretto con il paziente che richiede la prestazione professionale al medico di base, né alcun potere di vigilanza, di controllo o di direzione sull’attività di quest’ultimo che viene esercitata in piena autonomia alla stregua di quella di un libero professionista; per tali ragioni la corte di merito riteneva insussistente la responsabilità dell’ASL per l’errore commesso dal medico ad essa convenzionato.

La Corte di Cassazione giunge invece a conclusioni differenti prendendo le mosse da un’attenta lettura della legge n. 833/78, la quale dando effettività al precetto costituzionale di cui all’art. 32 Cost. mira a garantire i livelli minimi ed uniformi delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate ai cittadini, includendo “l’assistenza medico-generica” (art. 14 comma 3, lett h) tra le prestazioni “curative“ (così espressamente definite dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 833/78) che il SSN spettano alle Unità sanitarie locali (di seguito USL).

In forza delle suddette disposizioni, la prestazione medico-generica avviene sia in forma ambulatoriale che domiciliare nei confronti del cittadino "iscritto in singoli elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale" nel cui territorio lo stesso ha la residenza ed è prestata dal personale dipendente del servizio pubblico (laddove l’assetto organizzativo delle USL lo consenta) o dal personale con esso convenzionato.

Da un lato quindi l’utente nella scelta del proprio medico di fiducia è chiamato a optare tra il medico pubblico dipendente operante nelle USL (divenute ASL) o il medico convenzionato operante nel comune di residenza dell’utente del S.S.N.; dall’altro lato il medico viene selezionato sulla base di parametri definiti da accordi regionali ed iscritto in appositi elenchi e viene remunerato direttamente dall’ASL; nessun obbligo remunerativo sussiste invece in capo all’utente ed anzi il pagamento anche parziale della prestazione professionale da parte di quest’ultimo comporta il venir meno del rapporto di convenzionamento con il S.S.N.

Alla luce della normativa in esame, osservano i giudici di legittimità, la scelta del medico convenzionato per l’assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti della ASL che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto che si distingue per le sue peculiarità da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista poiché pur svolgendosi in autonomia e su un piano di parità è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N..

In tale contesto ed entro tali limiti opera quindi la scelta dell’utente del medico di base producendo effetti diretti nei confronti della ASL.

Alla luce di tale assetto normativo si può dunque affermare che l’assistenza medico-generica è una prestazione curativa che ogni utente che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legge ha pieno ed incondizionato diritto di fruire nei limiti e secondo le modalità stabilite dal legislatore, cui corrisponde l’obbligo dell’ ASL di erogarlo per conto del S.S.N.

Si configura quindi in capo all’ ASL un’ obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica che viene adempiuta avvalendosi del personale medico dipendente o in regime di convenzionamento e che è riconducibile all’interno dell’inciso finale della disposizione di cui all’art. 1173 c.c. che contempla tra le fonti delle obbligazioni “ogni atto e fatto idoneo a produrle”.

La prestazione professionale del medico convenzionato s’iscrive dunque nel momento esecutivo di un obbligo preesistente derivante dalla legge che grava esclusivamente sull’ASL e non anche sul medico convenzionato del cui operato l’ASL si sia avvalso per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Il medico di base partecipa di questa obbligazione nella sola fase esecutiva in ragione del convenzionamento con l’ASL, adempiendo alla prestazione curativa per conto della stessa, senza che lui sia legato al paziente da alcun rapporto obbligatorio ex lege o di carattere negoziale, preesistente alla prestazione curativa, ma derivante invece dal cd. contatto sociale in ragione dell’affidamento che egli crea nel paziente nell’esercizio di un’attività professionale “protetta” e che ugualmente comporta l’applicazione, nella fase patologica del rapporto, delle disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page