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Assegno divorzile escluso se accordi di separazione hanno già riequilibrato Tribunale, Milano, sez.

Se gli accordi di separazione hanno già ripristinato un equilibrio economico tra i coniugi, non può essere riconosciuto in sede di divorzio l’assegno di mantenimento, che ha natura assistenziale, poiché è già stata potenziata la capacità patrimoniale del coniuge più debole.

Sono ammissibili le convenzioni che hanno come scopo quello di riparare ad una eventuale sperequazione patrimoniale con misure pattizie che, se adeguate e congrue, escludono quelle giudiziali ex post.

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza 2 aprile 2015, ha enucleato un principio in tema di assegno divorzile, escludendolo qualora gli accordi di separazione hanno già riequilibrato la posizione economica dei coniugi, e non sussista il profilo assistenziale del mantenimento.

Nel caso specifico, la moglie aveva rinunciato all’assegno di mantenimento, in quanto titolare di un reddito proprio adeguato e il patrimonio immobiliare era stato diviso tra i coniugi con un conguaglio economico in favore della moglie pari ad euro 100.000.

Stanti tali circostanze di fatto, il Presidente del Tribunale, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha ritenuto non sussistente il diritto all’assegno divorzile.

Infatti, gli accordi negoziali conclusi in separazione erano finalizzati proprio a mettere in grado i coniugi di provvedere adeguatamente anche per il futuro, a un sostentamento tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Secondo quanto sostenuto dal tribunale milanese, pur non essendo ammissibili nel nostro ordinamento gli accordi volti limitare o escludere il diritto di uno dei partner a richiedere l’assegno di mantenimento nel futuro divorzio, ex art. 5 l. div., sono ammissibili le convenzioni che hanno come scopo quello di “riparare ad una eventuale sperequazione patrimoniale con misure pattizie che ex ante, se adeguate e congrue, escludono quelle giudiziali ex post”.

Se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, difficilmente può essere accordato, in sede di divorzio, l’assegno che ha primariamente funzione assistenziale, essendo già stata potenziata la capacità patrimoniale del coniuge più debole.

Pure essendo presente una differenza reddituale tra i coniugi, l’assegno divorzile non ha la funzione di colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi, ma ha la finalità di garantire al coniuge meno abbiente di poter continuare a godere, dove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza coniugale.

Il provvedimento del Tribunale di Milano tiene conto di una precedente sentenza della Cassazione civile n. 26491/2013 che aveva escluso l’assegno di divorzio poiché, in sede di separazione, l’ex coniuge aveva ricevuto beni immobili e una cospicua somma di denaro di 730.000 euro, dando atto della propria autosufficienza economica. Anche se l’ex marito aveva notevolmente migliorato la propria condizione economica e il Tribunale e la Corte d’Appello avevano riconosciuto un assegno in favore della moglie di 1.000 euro, secondo la Cassazione era venuto meno il presupposto assistenziale dell’assegno divorzile, ossia la mancanza di mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello matrimoniale.

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