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Preliminare, risoluzione di diritto o per inadempimento: sì al cambio di qualificazione Tribunale

E’ ammessa una diversa qualificazione giuridica della domanda proposta: nel caso in esame, la risoluzione di un contratto preliminare non va inquadrata nella fattispecie di risoluzione di diritto ex artt. 1456 e 1457 c.c., bensì in quella prevista per inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c.

Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto - II Sezione Civile - Dott. Claudio Casarano, nella sentenza del 14/05/2015, n. 1638.

Nella vicenda in oggetto, l’attore aveva chiamato in giudizio una società, al fine di ottenere la risoluzione di diritto ex artt. 1456 e 1457 c.c. di un contratto preliminare di acquisto del godimento pieno, perpetuo e turnario di un’unità abitativa alberghiera, in quanto la stessa non era stata consegnata nei tempi pattuiti, chiedendo altresì la restituzione delle somme versate, il doppio della caparra ed il risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00. La convenuta si costituiva in giudizio, deducendo che, contrattualmente era prevista l’eventualità di proroghe del termine della consegna dipendenti da eventi eccezionali, ed inoltre per il mancato godimento del bene nell’estate del 2012 era stata offerta la somma di € 1.362,32, poi accettata con lettera del maggio del 2013, mentre per il mancato godimento del 2013 era stata offerta l’ospitalità in strutture alberghiere alternative, proposta non accettata da controparte. A ciò era seguita una missiva dell’attore, nella quale questi aveva espresso la volontà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto preliminare.

All’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il giudice ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla possibile diversa qualificazione giuridica che si sarebbe potuta dare alla domanda proposta: non si tratterebbe di risoluzione di diritto del contratto bensì di risoluzione ordinaria ex artt. 1453 – 1455 c.c. In effetti, la domanda di risoluzione di diritto è diversa e quindi nuova rispetto a quella di risoluzione per inadempimento contrattuale.

In particolare, nel caso della risoluzione di diritto, il giudice è chiamato a valutare se sussiste l’ipotesi di inadempimento indicata nel contratto, ma non anche se ricorre la sua gravità ex art. 1455 c.c.; riscontro invece necessario nel caso di domanda di risoluzione generale ex art. 1453 c.c.

In realtà, nel procedimento in oggetto, i fatti costitutivi sollevati nella domanda attorea, sarebbero dovuti essere più correttamente inquadrati nell’ambito della disciplina della risoluzione per inadempimento ex artt. 1453-1455 c.c.

Ciò si evince esaminando i fatti precedenti al giudizio, ovvero dalla circostanza che, l’interesse alla risoluzione del contratto per il promittente acquirente si è manifestata con l’inadempimento all’obbligo della consegna dell’unità abitativa fissata non alla scadenza del primo termine, bensì solo successivamente, per il reiterato inadempimento della stessa obbligazione.

Pertanto, il Tribunale adìto, esaminata la domanda ex artt. 1453-1455 c.c., ha riconosciuto che il reiterato inadempimento al termine di consegna dell’unità abitativa costituisce grave inadempimento ex art. 1455 c.c., anche perché parte convenuta non ha richiamato cause di giustificazione ex art. 1218 c.c. Inoltre, la reiterata inosservanza del termine di consegna dell’anno 2013, non risolvibile con l’offerta di un alloggio alternativo, in mancanza di accettazione, configura un grave inadempimento ex art. 1455 c.c.

Per tali motivi, il Giudice ha stabilito in favore dell’attore la restituzione dell’acconto, degli importi versati, ed una somma per il mancato utilizzo dell’immobile per il 2013.

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