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Sentenza depositata prima della scadenza dei termini ex 190 Cpc? Non è sempre nulla (Cass. Civ. Sez.

Gli ermellini si sono pronunciati sulle conseguenze derivanti dall’adozione della sentenza prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 190 cpc concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Sul punto, nel corso degli anni si è registrata una polifonia interpretativa.

Secondo un primo orientamento (espresso dalle sentenze 03/06/2008, n. 14657, 24/03/2010, n. 7072, nonché le ordinanze 09/03/2011, n. 5590, e 05/04/2011, n. 7760), la decisione della causa in epoca antecedente allo spirare del termine per il deposito degli scritti conclusivi delle parti integra un motivo di nullità della sentenza.

A suffragio del proprio convincimento, i Giudici di Legittimità sostengono che in tal modo si preclude alle parti il compiuto esercizio del diritto di difesa e si reca un vulnus al principio del contraddittorio, la cui effettività deve essere garantita non solo riguardo agli atti introduttivi del giudizio ma per tutta la durata e fino alla definizione del processo.

Un altro orientamento (sentenza 23/02/2006, n. 4020) perviene ad una conclusione differente, ritenendo che, ai fini della nullità della sentenza, non è sufficiente il mero dato temporale, ossia la decisione ante tempus del Giudicante, ma è necessario dimostrare che l’impossibilità di assolvere all’onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica abbia impedito di svolgere, a sostegno delle proprie domande o eccezioni, ulteriori e rilevanti aggiunte rispetto a quanto già in precedenza indicato.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha inteso dare continuità a quest’ultimo orientamento.

Valorizzando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, il Supremo Collegio afferma che la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé e che, per la declaratoria di nullità della sentenza, sia indispensabile fornire la prova dell’effettivo pregiudizio al diritto di difesa.

Pertanto, non è sufficiente indicare il dato puro e semplice del mancato rispetto dei termini di cui all’art. 190 cpc, ma va dimostrata la lesione concretamente subita, magari individuando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

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