Messa alla prova concedibile anche per più reati e per il reato continuato (Trib. Milano sez. III pe
L'istituto della messa alla prova, secondo quanto disposto dall'art. 168-bis c.p., introdotto dalla L. n. 167/2014, può essere disposto anche in caso di pluralità di reati, purché tutti rientranti nell'ambito dell'istituto. E' quanto emerge dall'ordinanza della Terza Sezione Penale del Tribunale di Milano del 28/04/2015.
Il caso vedeva un uomo essere imputato per una serie di reati, tra i quali figurava anche la resistenza ad un pubblico ufficiale e l'interruzione di un pubblico servizio, entrambi rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto della messa alla prova.
E' bene ricordare come tale istituto, introdotto dalla L. 167/2014, risulta applicabile per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, oltre che ai delitti indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p.
Posto che la stessa disposizione normativa afferma che l'istituto della messa alla prova non possa essere concessa per più di una volta, tale rilievo non determina, secondo i giudici territoriali, l'inammissibilità della richiesta in quanto la sospensione viene concessa, nella specie, una sola volta sebbene in relazione a più reati.
Secondo il Tribunale, infatti “Sarebbe invero fuorviante escludere l'applicabilità dell'istituto allorché all'imputato venga contestata una pluralità di reati anche quando, per ciascuno di essi, singolarmente considerato, sia ammissibile la sospensione con messa alla prova”. Tale soluzione interpretativa, continuano i giudici, ritiene la locuzione legislativa “per più di una volta” coincidente con la locuzione “per più reati”, il che comporta una forzatura in malam partem del tenore letterale della norma, ponendosi in evidente contrasto con il principio di legalità.
Senza considerare come, la soluzione negativa, svilirebbe la portata applicativa dell'istituto e si porrebbe in contrasto con la ratio di quest'ultimo, evidentemente volto a perseguire finalità deflattive e ad offrire all'imputato l'occasione per intraprendere una diversa ed onesta condotta di vita.
Ma l'ordinanza si spinge oltre, affermando come la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova risulterebbe ammissibile anche qualora si ritenga che i reati siano legati dal vincolo della continuazione, sempre con riferimento alla ratio dell'istituto, come sopra precisato.