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Decreto ingiuntivo: se l'opposizione è generica si passi al rito sommario! (Trib. Bologna sez. I

Nel caso in cui il giudice rilevi che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro documentale, esso può disporre la conversione del rito ex art. 183 bis cpc e definire il procedimento mediante ordinanza ex art. 702 ter cpc- La pronuncia che si annota fornisce una delle prime applicazioni dell'art. 183 bis introdotto dal DL 132/2014 il quale, rubricato “ Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione”, così dispone: “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702 ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Ebbene, nel caso di specie era avvenuto che a seguito dell'emanazione di un decreto ingiuntivo, la parte ingiunta aveva proposto opposizione: opposizione che, tuttavia, appariva fondata su argomentazioni definite dal giudicante come “assai fumose” e “generiche”. Alla prima udienza veniva dunque concessa la provvisoria esecutività. Ma, oltre a ciò, il giudicante ha applicato la predetta recente disposizione del codice di rito, per cui esso, valutando quale fosse l'effettiva complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ha rilevato l’opportunità di procedere con rito sommario a norma dell'articolo 702 ter cpc invitando le parti ad illustrare oralmente le proprie posizioni sul punto. In applicazione dell'art. 702 ter il giudice invitava dunque le parti ad indicare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni i mezzi di prova di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria; ciò però con la precisazione che l'unica ragione posta alla base della deroga alla procedura prevista dal legislatore in via ordinaria (la quale indica “la stessa udienza” per la deduzione dei mezzi di prova), consisteva nella novità della disposizione legislativa applicata. In sostanza, quindi – ed in ciò sta l'interesse alla presente pronuncia – il giudice ha da un lato ritenuto applicabile la norma di cui al recente art. 183 bis cpc, ma, al contempo, ne ha voluto mitigare parzialmente gli effetti considerando come opportuno concedere, comunque, un brevissimo termine per integrare i mezzi di prova, anziché imporre alle parti di svolgere tale attività difensiva nel corso dell'udienza medesima. Il giudizio si è poi concluso in modo favorevole per il creditore, in quanto all'esito del deposito degli scritti difensivi il giudicante ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, posto che le contestazioni dell'opponente, anche a seguito del deposito della memoria autorizzata, erano rimaste a suo giudizio “assai fumose”.

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