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Polizza rca: le operazioni di carico e scarico sono coperte? (Cass. Civ. SS.UU., sent. 29/04/2015 n.

Nell'ampio concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8620/15, emessa nell’ambito di un giudizio in materia di infortunio sul lavoro e circolazione stradale, con concorso di colpa della vittima.

In particolare, precisa la Suprema Corte, “si riteneva accertato che l'incidente era conseguente all'errata manovra di un'autogrù di proprietà di I.C., il quale, dovendo caricare un cassone metallico acquistato dal P., aveva urtato, con il braccio meccanico montato sul veicolo, il cassone, che era stato posto incautamente in bilico su un muretto e che, per effetto dell'urto, era scivolato verso il basso, schiacciando il P. e provocandone la morte”.

Gli eredi della vittima agivano pertanto per il risarcimento del danno anche nei confronti dell’assicurazione.

La compagnia assicurativa, dopo due gradi di giudizio, ha portato la questione all'attenzione della Cassazione, ritenendo che nel caso di specie non fosse operante la garanzia assicurativa affermata dai giudici del merito in quanto “l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore per fatti connessi alla circolazione non può ricollegarsi ad eventi che non possono ritenersi relativi alla c.d. fase statica della circolazione, ma trovano causa prevalente nell'utilizzo del mezzo per attività speciali (di carico e scarico)”.

La decisione è stata quindi devoluta alle Sezioni Unite in quanto il ricorso pone “il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria”.

Al riguardo, osservano le Sezioni Unite, l'ordinanza di rimessione individua due orientamenti: un primo orientamento che, dall'equiparazione del rischio statico a quello dinamico, evince il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta; un secondo orientamento che ritiene rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell'evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma, idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione.

Ma, precisano le Sezioni Unite, il termine "circolazione stradale" non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno.

La responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. rappresenta infatti una sottospecie dell'art. 2050 c.c., di cui condivide la ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione dei veicoli. In sostanza, l'inclusione della c.d. "circolazione statica" nell'ambito dell'art. 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacchè anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone.

In effetti, la norma della L. n. 990 del 1969, art. 1, (al pari del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.

Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.

Nella fattispecie, in conclusione, il motivo di ricorso va, dunque, rigettato, perchè ricorrono tutti i presupposti per l'operatività della garanzia assicurativa, atteso che: è pacifico che l'autogrù, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un'area equiparata; che l'uso che si faceva della stessa (sollevamento del cassone, con il braccio meccanico) corrispondeva all'utilitas propria del veicolo in oggetto; che è stata accertata una responsabilità (prevalente) del proprietario/conducente per un'errata manovra del braccio meccanico.

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