Decreto Giustizia per la crescita: le misure in materia fallimentare, civile e sul Pct (D.L.27/06/20
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/06/2015 n. 147, il D.L. n. 83 recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Tutte le misure adottate, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo "muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo".
Il titolo I del decreto legge è dedicato agli interventi in materia di procedure concorsuali e si compone di 10 articoli. Tra le principali novità si segnalano:
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio.
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti : il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.
Requisiti per la nomina a curatore: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.
Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.
Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.
Deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Il decreto in esame introduce importanti novità anche in materia di esecuzioni. Questi i punti principali del provvedimento:
Ricerca beni pignorabili: prevista la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. Così, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno, scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema.
Introdotti limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, nonchè concesse rate più lunghe per la conversione del pignoramento.
Pignoramenti immobiliari: si accelerano i tempi. La documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120. Cambia inoltre la determinazione del valore dell'immobile pignorato. Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l'importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall'assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento - da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore -, e per la presentazione delle offerte. Inoltre, per ciò che concerne la consegna all'acquirente dell'immobile pignorato, questi potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purchè presenti una fideiussione a garanzia del saldo.
Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l'art. 2929 è inserita la Sezione I-bis riguardante l'espropriazione di beni oggetto di vincoli d'indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. In proposito, l'art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L'istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l'esecuzione forzata indipendentemente dall'ottenimento di una sentenza dichiarativa d'inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l'immobile del debitore sia già stato venduto all'asta. Di fatto viene così introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all'opposizione all'esecuzione con motivi circoscritti a: l'esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest'ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi "sospesi" sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.
Queste le altre significative modifiche in materia di vendite giudiziarie:
Le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.
Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce difatti un contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.
La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata - ad ogni interessato che ne abbia fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura - un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Novità anche in tema di processo civile telematico:
Il d.l. n. 83/2015 attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensori o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal giorno 01/01/2017. Attualmente l'obbligo del deposito telematico esclude l'atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.