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Danni causati all'automobilista che investe un cane: autostrada responsabile (Trib. Taranto sez.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 05/01/2015, conferma l'orientamento di legittimità secondo cui a carico della società proprietaria o concessionaria delle autostrade è configurabile la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo, riconducibile ad un rapporto di custodia. Pertanto, ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che la stessa società autostrade in qualità di custode, per andare esente da responsabilità, è tenuta a fornire la prova del caso fortuito a tale fine distinguendo tra le situazioni di pericolo connesse alla stessa struttura o pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti ovvero da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in custodia atteso che soltanto ricorrendo queste ultime, potrà configurarsi il fortuito, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore dell'autostrada abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo eventualmente determinatasi.

Il caso

La Re. S.r.l. conviene in giudizio la Società Autostrade S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla sua auto a seguito dell’impatto della stessa con due cani presenti sulla carreggiata dell’autostrada A14.

Si costituisce la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che è onere dell’attrice provare il suo assunto e che comunque l’accaduto andava addebitato alla elevata velocità con cui il conducente procedeva alla guida dell’auto al momento del sinistro.

La soluzione

Il Tribunale accoglie le domande attoree, ritenendo provato l’assunto dell’attrice, la quale lamenta il danneggiamento della sua auto a seguito dell’impatto con due cani presenti sulla carreggiata del tratto autostradale, atteso che dalla relazione di servizio degli agenti della Polstrada, intervenuti a rilevare il sinistro, risulta che gli stessi dopo essersi recati nel punto della carreggiata autostradale riscontrarono la presenza dell’auto della società attrice, con danni evidenti, ferma sulla corsia di marcia, e la presenza, all’altezza del guard rail centrale, di due cani privi di collare.

I testi escussi - attendibili sia perché la loro presenza sul luogo del sinistro è riportata nel verbale redatto dalla Polizia stradale, che li indica come trasportati a bordo dell’auto, sia perché quanto da loro riferito trova riscontro oggettivo nel rinvenimento dei due cani nelle vicinanze del luogo dell’incidente - hanno confermato che il sinistro fu causato dalla comparsa sulla carreggiata dei due cani che urtarono l’auto della società attrice. Gli elementi probatori innanzi richiamati a giudizio del tribunale, consentono di ritenere provato che la sede autostradale presentava una situazione di pericolo per gli utenti rappresentata dall’ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale costituito dall’invasione da parte dei cani, il cui impatto tra detti animali e l’auto dell’attrice a causato alla stessa auto danni in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale in quel momento dalla stessa percorsa.

Per tale ragione, va affermata la responsabilità risarcitoria per tale accadimento a carico della odierna convenuta quale custode di detta autostrada con le relative pertinenze ex art. 2051 c.c..

Il Tribunale precisa che tra le pertinenze autostradali rientra anche la recinzione che ne rappresenta obbligatoria dotazione ex art. 2 comma 3 lettera a) del d. lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l’accesso sulla carreggiata di animali data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta.

Pertanto, una volta provata la presenza di un’animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati ad un’auto in transito da tale presenza è onere della odierna convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell’animale sulla carreggiata a caso fortuito quale poteva essere l’improvviso abbandono da parte di terzi. Tale ipotesi - sempre secondo il Tribunale di Taranto - è da escludere risultando dalla relazione di servizio della Polizia stradale che i cani erano privi di collare e, quindi, da ritenersi randagi in quanto privi di precedente proprietario, sicché la loro presenza sulla carreggiata non poteva certo imputarsi ad abbandono da parte di altri utenti dell’autostrada.

Né vale ad escludere la responsabilità della convenuta il fatto che nel luogo del sinistro la recinzione fosse intatta non potendo certo escludersi che il varco tale da consentire ai due cani di invadere la carreggiata si fosse creato in altro punto della rete autostradale più distante dal luogo dell’incidente e certamente non ispezionato dalla Polizia Stradale atteso che nel relativo verbale non si dà atto dell’avvenuta ispezione dell’intero tratto autostradale teatro dell’incidente.

Il Tribunale precisa che il controllo degli agenti deve ritenersi limitato al solo luogo in cui furono rinvenuti i cani ed in cui gli stessi furono chiamati ad intervenire.

In definitiva, secondo il Tribunale manca la prova del fortuito, non essendo stato dimostrato che l’intero tratto autostradale, e non solo il punto del sinistro, fosse recintato e che la recinzione fosse lungo lo stesso totalmente integra.

Inoltre, chiosa il Tribunale, non è stato provato dalla società Autostrade convenuta nel presente giudizio risarcitorio che i cani fossero stati poco prima abbandonati da altri utenti oppure che la velocità di guida del conducente eccedesse il limite massimo consentito in autostrada non essendo certamente visibile da adeguata distanza la presenza dei cani data l’ora notturna del sinistro e la notoria assenza di illuminazione artificiale sulle carreggiata autostradali.

Le considerazioni sopra evidenziate hanno quindi consentito al Tribunale di ritenere sussistente l’obbligazione risarcitoria della società Autostrade convenuta quale custode della strada.

Esito del ricorso:

Accoglimento.

Precedenti giurisprudenziali:

Sulla responsabilità della società proprietaria o gestore dell’autostrada, anche con particolare riferimento alla presenza sulla sede autostradale di un cane, e sull’onere del custode di provare che l'immissione, abbandono ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo è riconducibile ad un’ipotesi di caso fortuito cfr. Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495; Cass., 29 marzo 2007, n.7763; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2308.

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