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Dipendente costretta a subire toccamenti? E’ violenza sessuale (Cass. pen. III sent. 15/06/2015 n. 2

Il toccamento ripetuto del seno e, in generale, lo strusciamento non voluto in varie parti del corpo della dipendente integrano violenza sessuale, anche se preceduto e seguito da parole a contenuto osceno. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 giugno 2015, n. 24895.

Il caso vedeva un uomo essere condannato dai giudici di merito per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto una propria dipendente a subire, mediante violenza consistita nell'impedirle movimenti, atti sessuali consistenti nello strusciarsi addosso toccandole il seno e varie parti del corpo, accompagnando tale condotta dal pronunciamento di frasi e parole a contenuto osceno e per averle lasciato, all'interno di una busta paga, un biglietto manoscritto recante una frase oscena.

Per principio fatto proprio dalla costante giurisprudenza di legittimità, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 c.p.), la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.

Se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso (Cass. pen., Sez. III, n. 27042/2010).

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