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Ricerca telematica beni del debitore: l'istanza fondata sul decreto ingiuntivo esecutivo (Trib.

Il Tribunale di Taranto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione dell’ufficiale giudiziario alla ricerca telematica dei beni del debitore così come formulata dal creditore procedente il cui diritto è fondato sul decreto ingiuntivo emesso da altro ufficio giudiziario (Pescara).

La soluzione

Il Tribunale di Taranto accoglie la richiesta del creditore, autorizzando l’ufficiale giudiziario alla ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo emesso.

Il Tribunale dispone altresì che fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati ed alle informazioni degli archivi automatizzati del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 8 l. 1° aprile 1981, n.121, l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni od alle quali le stesse possono accedere, ed in particolare dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico ed in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. sebbene non risulti ancora emanato il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c., nonchè le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono infatti individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

E’ altresì opportuno ricordare come il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155 quinquies disp. att. c.p.c.

Esito del ricorso:

Accoglimento.

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