Danno da concorrenza sleale: anche se potenziale (Cass. Civ. sez. I sent. 22/05/2015 n. 10643)
Mediante una scrittura privata del 1993 due fratelli, entrambi soci di una s.n.c., avevano convenuto la scissione dell’azienda sociale in due unità aziendali autonome (di cui erano divenuti rispettivamente i legali rappresentanti) e la conseguente cessazione dell’attività imprenditoriale della società, che veniva dunque posta in liquidazione.
Successivamente, uno dei due fratelli, sia in proprio che quale legale della cessata S.n.c. conveniva in giudizio l’altro ex socio, proponendo nei suoi confronti un’azione di condanna al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato la richiesta risarcitoria, fondando la propria decisione su una questione puramente processuale, vale a dire la carenza di legittimazione ad agire del preteso danneggiato, sia a titolo individuale (non avendo egli in corso alcuna attività imprenditoriale) sia quale legale rappresentante della S.n.c., che aveva cessato la propria attività d’impresa ed era stata posta in liquidazione in conseguenza della convenzione stipulata dai due fratelli.
In accoglimento dell’impugnazione proposta, la Cassazione ha ritenuto che, a differenza della disciolta società (la quale, in quanto avviata alla liquidazione, non poteva essere soggetto passivo di atti integranti concorrenza sleale), la legittimazione attiva rispetto alla domanda risarcitoria era astrattamente configurabile in capo all’ex socio e ciò perché un danno da concorrenza sleale ben poteva prodursi per le attività economiche connesse alle due imprese individuali che si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli, originariamente soci della medesima impresa sociale.
Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato indirizzo secondo il quale è tutelabile anche il pregiudizio derivante da una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in ipotesi di espansione futura dell’attività concorrente, sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva.
Pur rinviando al giudice del merito ogni accertamento sulla effettività del danno sofferto e la sua liquidazione, la Cassazione ha osservato che nel caso di specie, una situazione di concorrenza potenziale era configurabile proprio in considerazione del fatto che, per effetto della convenzione stipulata, sarebbero sorte due distinte attività imprenditoriali svolte da ciascuno dei due ex soci e che “l’originaria unitarietà dell’impresa rendeva altamente probabile che potessero risultare improntate a sleale concorrenza le modalità di inizio di ciascuna delle due attività produttive”.
La questione
La sentenza in commento offre un’interessante spunto di riflessione in merito alla questione circa la tutelabilità del danno da concorrenza sleale potenziale e sulla sua configurabilità.
Come noto, la nozione di concorrenza sleale si ricava dalla lettura dell’art. 2598 c.c., il cui scopo è tutelare la correttezza e la lealtà nell’attività commerciale, sanzionando come illegittime tutte le condotte tramite le quali, nella presentazione e collocazione dei propri prodotti e servizi, un’impresa si avvantaggi illecitamente a scapito delle altre.
La disciplina della concorrenza sleale presuppone la sussistenza di due elementi, vale a dire: la qualità di imprenditore in capo al soggetto autore dell’atto di concorrenza vietato ed al soggetto che di quell’atto subisce le conseguenze e un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi imprenditori.
In particolare, il rapporto di concorrenza economica deve riguardare beni o servizi che si trovino nel medesimo ambito di mercato, ossia quei beni e servizi destinati a soddisfare identici bisogni dei consumatori o bisogni similari o complementari. In altre parole, si trovano in una situazione di concorrenza le imprese che offrano prodotti o servizi a favore di uno stesso target di destinatari e che operino in una delle fasi di produzione o commercio funzionali alla collocazione sul mercato di tali prodotti o servizi (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/03/2012 n. 4739).
L’orientamento formatosi in giurisprudenza (espresso anche nella sentenza in commento) ha esteso anche alle ipotesi di concorrenza potenziale la tutela risarcitoria prevista dall’art. 2600 c.c.-
Se è vero infatti che l’ordinamento vieta anche la mera idoneità ad ingenerare confusione, la sussistenza della comunanza di clientela va verificata pure in una prospettiva potenziale, dovendosi valutare se l’attività commerciale, considerata anche in un’ottica di espansione “consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale” (si vedano, tra le altre: Cass. civ. sez. III, 22/10/2014 n. 22332; nonché Cass. civ., sez. I, 12/02/2009 n. 3478).
L’interesse ad agire in concorrenza sleale viene quindi ad essere riconosciuto e tutelato anche qualora, pur mancando un rapporto di concorrenza attuale fra i due soggetti interessati, appaia comunque probabile una prossima interferenza fra i mercati in cui gli stessi operano.
Gli indici da considerare ai fini di tale accertamento afferiscono sia ad una valutazione prognostica riguardante la possibile espansione futura di un’attività imprenditoriale concorrente (in termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività prodromiche all’avvio dell’impresa vera e propria, quando si realizzino condotte dirette a dare inizio all’attività produttiva che si pongano improntate a concorrenza sleale. Sotto il primo profilo, dunque, la concorrenza è potenziale riguardo al dato merceologico: tale ipotesi si verifica allorquando sussista la possibilità (rectius, la rilevante probabilità) di accesso da parte di un’impresa nel mercato di un’altra, avuto riguardo non solo alla produzione ed al commercio attuali, ma anche con riguardo a quei settori nei quale l’impresa potenzialmente danneggiata potrebbe espandersi (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/02/1999 n. 1259). Questa ipotesi ricorre dunque in quelle fattispecie in cui è ragionevolmente prevedibile che un’impresa possa estendere la propria attività nell’ambito dell’altra. Sotto il profilo temporale (si tratta della fattispecie considerata nella sentenza in commento), la concorrenza è potenziale qualora uno o entrambi gli imprenditori non abbiano ancora avviato la rispettiva attività e dunque questa è ancora in fase organizzativa o sono in corso attività preparatorie all’avvio dell’impresa o ancora si realizzano attività dirette a dare inizio all’attività produttiva.