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Genitori dallo psicologo? Inammissibile l'ordine del Giudice (Cass. Civ. sez. I sent. 01/07/2015

La Corte di Cassazione, sentenza n. 13506/2015, ha annullato parzialmente la decisione della Corte di Appello di Firenze nella parte in cui prescriveva ai genitori di sottoporsi ad un percorso psico-terapeutico individuale, oltre a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme, a causa dell’immaturità dimostrata nella gestione condivisa del figlio minore. Tale previsione è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.

Il caso

Alla cessazione della convivenza di una coppia di fatto caratterizzata da un’accesa conflittualità, ha inizio la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il figlio minore e il suo affidamento. In particolare, pur concordando sull’affido condiviso, la madre chiedeva che il figlio fosse collocato presso di lei, con assegnazione della casa familiare e che fosse disciplinato il diritto di visita e la determinazione del contributo del padre al mantenimento. Il padre, proprietario della casa, chiedeva il collocamento del figlio presso di se.

Il Tribunale dei Minorenni di Firenze, a seguito di CTU, aveva disposto la domiciliazione prevalente del figlio presso la casa paterna, disciplinando la frequentazione con entrambi i genitori, e prescrivendo loro di iniziare un percorso di mediazione familiare col supporto del servizio sociale, con l’obiettivo di orientare i genitori alla diminuzione del conflitto e ricercare ulteriori accordi in vista della crescita del minore.

Il decreto del Tribunale minorile era impugnato innanzi alla Corte d’appello, dove era disposta una nuova CTU. Il consulente, dato atto dell'esito negativo del percorso di mediazione a causa dell’immaturità della coppia, ancora troppo coinvolta nel conflitto personale, suggeriva un percorso di sostegno e cura per entrambi, al fine di giungere a un reciproco rispetto dei ruoli, essenziale per garantire la loro collaborazione nella cura e nell'educazione del figlio.

La Corte fiorentina confermava la decisione del Tribunale minorile, quanto all'affidamento condiviso e alla collocazione prevalente presso il padre.

Al fine della conservazione del diritto alla bigenitorialità del minore, la Corte stabiliva che qualora il padre fosse impegnato nell'attività lavorativa e non potesse occuparsi personalmente del figlio, fosse la madre e non altri familiari o terzi estranei, a occuparsi del figlio, previa verifica della disponibilità di quest’ultima.

Accoglieva, infine, l’indicazione del CTU ordinando ai genitori di iniziare un percorso psicoterapeutico individuale.

La sentenza della Cassazione. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’appello non poteva imporre ai genitori di sottoporsi ad un trattamento individuale di psicoterapia.

Mentre la previsione del mandato conferito al Servizio sociale è collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che riguardano direttamente il minore, la prescrizione di un sostegno psicologico ai genitori è estranea al giudizio, avendo come scopo la maturazione personale dei genitori che rientra nel loro diritto di auto-determinazione. L’imposizione contrasta con l’art. 32 2° comma della Costituzione poiché pur non imponendo un vero obbligo a carico delle parti, le condiziona ad effettuare un trattamento sanitario.

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