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Principio della ''ragione più liquida'': concrete applicazioni (Trib. Reggio Emilia

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c.-

Cosi’ si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia nella vicenda in esame, nella quale la Regione Emilia-Romagna ha proposto appello avverso la condanna da parte del giudice di pace a risarcire il danno patrimoniale subìto dall’appellato “a seguito di un sinistro stradale asseritamente intercorso con un capriolo che improvvisamente aveva invaso la carreggiata”.

In particolare, il giudice di pace, a fronte della domanda proposta dall’appellato verso la Regione, ha dapprima ordinato la chiamata in giudizio della Provincia e del Comune interessati, sul presupposto della loro legittimazione passiva e poi “con un iter motivazionale non sempre facilmente intellegibile” ha statuito la legittimazione passiva della Regione.

Pertanto, la Regione proponeva appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, la mancanza di prova del fatto storico dedotto.

Il Tribunale ha in proposito osservato che, ai sensi dell’art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all’ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima sulla legittimazione passiva, che è “questione logicamente preliminare a tutte le altre”, e tuttavia “oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni”.

Ciò considerato, occorre però osservare che sarebbe stato onere dell’appellato provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè lo scontro tra l’autovettura ed il capriolo improvvisamente transitato sulla carreggiata.

Ma, prosegue il giudice dell’appello, contrariamente a quanto statuito dal giudice del primo grado, risulta dagli atti che nessuno ha assistito al preteso sinistro, e che l’unico testimone escusso si è limitato a verbalizzare le dichiarazioni dell’appellato in ordine alla dinamica del sinistro.

Si tratta quindi, conclude il Tribunale, di testimonianza de relato ex parte, e come tale, in assenza di altri elementi, avente rilevanza processuale ”sostanzialmente nulla” .

Pertanto, essendo manifestamente fondata la difesa dell’attuale appellante in ordine alla mancanza di prova del fatto storico dedotto come generatore del danno, la domanda proposta dall’appellato in primo grado non può che essere rigettata, con conseguente accoglimento dell’appello.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre.

Ciò, osserva in conclusione il giudice, “è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”.

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