top of page

Sì all'azione di ripetizione dell'indebito se c'è la domanda di risoluzione (Trib. Taran

L’interesse ad agire con l’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 100 c.p.c., nel caso in cui il rapporto di conto corrente è in essere, diviene attuale con la domanda di risoluzione del contratto posto in essere con la banca.

Il caso oggetto della decisione.

Nella vicenda, oggetto della sentenza in commento, l’attore conveniva in giudizio, unitamente al fideiussore, un istituto di credito, esponendo, in punto di fatto di intrattenere con esso un rapporto di conto corrente bancario, garantito da fideiussione.

Nell’atto di citazione veniva lamentato che la banca convenuta, dal 1997 al 2008, aveva addebitato, in applicazione di clausole nulle, delle somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi (con violazione dell’art. 1283 c.c.), interessi ultralegali mediante il rinvio agli usi piazza, c.m.s. non convenuta, i c.d. giorni – valuta, spese e commissioni mai pattuite. La Banca, inoltre, aveva praticato un tasso effettivo globale superiore al tasso - soglia ai sensi della legge 07/03/1996 n. 108 e successivi decreti applicativi.

Conseguentemente, veniva domandata la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali impugnate e di risoluzione del contratto, stante che l’istituto di credito aveva tenuto un comportamento contrario a buona fede. Veniva, altresì, domandata la rideterminazione del saldo dovuto con conseguente condanna della banca convenuta alla ripetizione dell’indebito, da accertare con apposita consulenza contabile.

Si costituiva in giudizio l’istituto di credito eccependo, tra l’altro:

  • la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, ovvero quella decennale ex art. 2946 c.c.

  • la soluti retentio, sulla base dell’assunto che i pagamenti dovessero considerarsi eseguiti in adempimento di un’obbligazione naturale.

  • nel merito articolava la sua difesa, ritenendo di aver correttamente e lecitamente operato.

La decisione

Il decidente, nella sentenza in commento, affronta in maniera articolata le questioni sottoposte alla sua attenzione. In particolare, una delle questioni pregiudiziale, eccepite dalla difesa della banca in comparsa conclusionale, che merita di essere approfondita riguardava la circostanza che l’attore avesse agito per la ripetizione dell’indebito, sebbene il rapporto fosse in corso.

La sentenza respinge tale eccezione, ritenendo la domanda ammissibile.

La decisione, sul punto, viene motivata facendo riferimento alla giurisprudenza recente della Suprema Corte, la quale ha evidenziato come, in linea di principio, l’azione di indebito sia ammissibile, nonostante sia accompagnata dalla precedente domanda di dichiarazione di nullità, solo se il rapporto di conto corrente sia chiuso. Tale regola, non trova applicazione nell’ipotesi di pagamenti solutori, in cui il correntista può agire in giudizio, anche se il rapporto di conto corrente non sia chiuso, considerato che si tratta di veri e propri pagamenti. In tali ipotesi, qualora il correntista non agisca in giudizio, corre il rischio di incorrere nell’eccezione di estinzione per avvenuta prescrizione decennale, poiché si tratta di somme indebite per nullità della previsione di clausole contrattuali.

Dopo aver esposto tali principi, il decidente ritiene che nel caso in questione non è ravvisabile il difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dato che l’attore chiedeva la risoluzione del contratto. Infatti, nel caso in cui il contratto venga dichiarato risolto, "l’eventuale saldo a credito del correntista diverrebbe una somma esigibile, per il venir meno dell’obbligazione". Conseguentemente si può chiedere la ripetizione della somma de qua.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page