Tutela di un diritto reale e risarcimento danni: mediazione o negoziazione assistita? (Trib. Verona
Tre appaiono essere le questioni affrontate dalla pronuncia in commento:
mediazione obbligatoria: la domanda proposta per il risarcimento dei danni patiti per effetto di una condotta afferente la lesione di un diritto reale, ma non attinente la lesione della componente non patrimoniale del diritto in questione, soggiace alla disciplina della mediazione obbligatoria?
negoziazione assistita obbligatoria: la domanda per il risarcimento dei danni indeterminata nel quantum soggiace alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria?
mediazione delegata: cosa accade in caso di due domande proposte al giudice, di cui solo una soggetta a mediazione obbligatoria, maentrambe costitutive della complessiva controversia pendente tra le parti?
Il caso di specie
Un’area cortiva spettante in proprietà comune a più persone, originariamente destinata a giardino, veniva trasformata da uno dei proprietari in parcheggio.
Veniva quindi richiesta una tutela giurisdizionale dei diritti lesi.
In particolare, venivano presentate, nei confronti di chi aveva trasformato in parcheggio l’area in questione, le seguenti domande:
condanna al ripristino dello status quo ante dell’area;
risarcimento dei danni non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa, patiti per effetto della predetta condotta, sul presupposto che essa avrebbe determinato un cambiamento delle abitudini di vita degli attori
L’analisi delle domande proposte in giudizio
La prima domanda introduce una controversia in materia di diritti reali che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria.
La seconda domanda, invece, non soggiace a detta disciplina.
Essa, infatti, argomenta il Giudice, “non attiene alla lesione della componente non patrimoniale del diritto reale di cui gli attori sono titolari, ma alla lesione del loro diritto alla salute”.
Trattandosi di domanda risarcitoria, essa potrebbe rientrare nella disciplina della c.d. negoziazione assistita obbligatoria.
Tuttavia, illustra l’ordinanza in commento, ciò nella specie non accade in quanto la domanda in questione appare indeterminata nel quantum.
Come noto, infatti, a norma dell’art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende proporre in giudizio “una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”.
La decisione
Ci si trova difronte, pertanto, a due domande.
La prima rientra nella disciplina della mediazione obbligatoria; la seconda – relativa al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta censurata nella prima domanda, ma non attinente la lesione della componente non patrimoniale del diritto reale in questione, bensì relativa alla lesione del loro diritto alla salute – non rientra né in tale disciplina, né in quella della negoziazione assistita obbligatoria.
Da ciò discende, argomenta il Giudice, che la seconda domanda andrebbe separata dalla prima per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest’ultima.
Tale soluzione, però, osserva l’ordinanza in parola, rischierebbe di “compromettere ab origine la prospettiva conciliativa”. Le parti si troverebbero infatti a trattare in mediazione “di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente”.
In tali casi, pertanto, conclude l’ordinanza, appare opportuno attivare la mediazione demandata ex art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010, mandando così le parti in mediazione anche con riferimento alla controversia sul risarcimento del danno.