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Espropriazione presso i terzi: i rimedi contro l'ordinanza di assegnazione (Cass. Civ. sez. VI s

Con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione civile, chiamata a pronunciarsi in tema di espropriazione presso terzi ha precisato come: “il terzo pignorato che sia assoggettato ad esecuzione può valersi dell'opposizione all'esecuzione, per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo (quali, ad esempio, i pagamenti successivi all'emissione dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.: cfr. Cass. n. 11566/13) ovvero per contestare la pretesa azionata col precetto (quale, ad esempio, l'eccesso degli importi per le spese o le competenze che -per quanto detto sopra sulla valenza dell'ordinanza come titolo esecutivo- ben possono essere auto-liquidate con l'atto di precetto)”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile con una importante sentenza del 03/06/2015 n. 11495, con cui, respingendo l’orientamento richiamato dai resistenti per i quali in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, fosse l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., e ciò non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito.

La Corte, fonda il proprio convincimento sulla circostanza secondo cui l'ordinanza di assegnazione sia, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03, n. 19363/07, nonché già Cass. n. 394/68). Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale è l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato: cfr. Cass. n. 11404/09). In particolare, aggiunge come“ va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione con cui si contesti il diritto del creditore di procedere esecutivamente in base al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., qualora si assuma l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione intervenuto dopo la pronuncia dell’ordinanza”.

Nel caso di specie Poste Italiane S.p.A., in qualità di debitore esecutato (terzo pignorato) dai creditori avv.ti M. e S., proponeva un'opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare intrapresa col pignoramento di somme di denaro. Il Tribunale di Locri - sezione distaccata di Sidereo errava nel qualificare l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e nel ritenere precluso l'esame del merito a causa del decorso del termine decadenziale dell'art. 617 c.p.c.-

Proponeva ricorso straordinario Poste Italiane per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (tale seconda censura sarà dichiarata inammissibile in quanto formulata facendo riferimento al testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non applicabile, ragione temporis, al presente ricorso).

Si segnala, altresì un ulteriore importante principio richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, allorquando, pur ritenendo corretto l’assunto dei resistenti secondo cui, l’opposizione doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. e quindi opposta attraverso l’appello e non con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come erroneamente sostenuto dal Tribunale dell’esecuzione), ha ritenuto corretta la scelta di Poste Italiane in relazione al mezzo di impugnazione utilizzato e cioè il ricorso in Cassazione ed in ciò, ribadendo l’ormai consolidato orientamento giurisdizionale per il quale “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 3712/11, nonché Cass. n. 26294/07, n. 6054/10, ord. n. 2261/10 e ord. n. 171/12, tutte riferite alle opposizioni esecutive)”.

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