Mantenimento dei figli: non basta licenziarsi per sottrarsi agli obblighi (Trib. Catanzaro sez. I ci
Il provvedimento in commento, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 09/072015, riguarda la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.
Da notarsi che il marito abbandonava il domicilio coniugale a far data dal gennaio 2015, andando a trasferirsi dalla genitrice, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato.
Il Giudice Unico, dott. Vincelli, rilevando che il resistente era proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame e che versava in stato di disoccupazione dal marzo del 2015 pur risultando collocato in stato di conservazione ordinaria, accoglieva la domanda della ricorrente, statuendo il suo obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro sino al 18.03.2015”.
Tale pregevole decisione si pone come deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare in tal guisa la propria incapacità economica.
Il principio di Diritto, nuovamente affermato dal Tribunale di Catanzaro, è che la capacità lavorativa incide grandemente sugli obblighi sanciti da codice, pur in presenza di situazioni preordinate all’elusione degli stessi.