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Separazione: paga i danni la nuora che non restituisce la casa “prestata” dai suoceri (Cass. Civ. se

Dopo la separazione, il coniuge che ha usufruito della casa coniugale data in prestito dai suoceri deve restituirla altrimenti scatta l’occupazione abusiva e conseguentemente il risarcimento dei danni, per la cui dimostrazione è sufficiente provare che l’immobile è stato illegittimamente occupato. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 15757, che accogliendo il ricorso di due suoceri che chiedevano all’ex moglie del figlio il risarcimento dei danni per essersi illegittimamente trattenuta nella mansarda data in comodato precario per destinarla a casa coniugale e non restituita dopo la separazione. Ottenuta la restituzione dell’immobile, la coppia, con successivo ricorso, agiva per chiedere l’accertamento del valore locativo dell’immobile e la condanna al risarcimento del danno. Perdendo in primo grado i due proponevano appello, ma la Corte di Napoli rigettava le istanze, ritenendo che gli stessi non avevano diritto ad alcun ristoro poiché non avevano dimostrato la sussistenza di un pregiudizio economico conseguente all’impossibilità del godimento e dell’utilizzo da parte del titolare per la ritardata consegna.

Adita la Cassazione, il Palazzaccio ribaltava la tesi d’appello, affermando che ai fini del ristoro bastava dimostrare la natura fruttifera del bene e, nel caso di specie, se la mansarda fosse stata messa in locazione avrebbe prodotto tra gli 800 e i 1.200 euro al mese.

Per la S.C., quindi, sbaglia la Corte d’Appello a non riconoscere esistente l’utilità patrimoniale dell’appartamento dei ricorrenti occupato senza titolo dalla ex nuora.

Il giudice territoriale avrebbe invece dovuto “provvedere alla aestimatio del relativo danno, se del caso facendo applicazione di criteri equitativi di liquidazione, come potrebbe essere l'individuazione del corrispettivo della locazione dell'immobile da parte del proprietario a terzi con permanenza del suo godimento diretto nell'immobile congiuntamente a quello del conduttore”. Invero, ha proseguito la Cassazione, “il carattere abusivo dell'occupazione, quando determina la privazione del godimento diretto in essere o di quello che è certo vi sarebbe stato ed è stato precluso, risolvendosi nella perdita di un'utilitas, è stimabile economicamente e può essere commisurata a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene”. Per cui, ha concluso la Corte, la sentenza va cassata e la parola passa al giudice del rinvio

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