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L'equa riparazione applicabile al procedimento esecutivo (Cass. Civ. sez. VI-2 sent. 27/04/2015

I procedimenti giudiziari sono sottoposti al principio della ragionevole durata del procedimento, ma sono addebitabili allo stato unicamente i ritardi addebitabili al Giudice o ad altri soggetti della procedura, non alle variabili indipendenti. In particolare I terzi che vengono in contatto con la controversia possono determinare un ritardo valutabile ai fini dell’equo indennizzo, se soggetti del procedimento, tuttavia tali non sono gli offerenti all’acquisto nell’esecuzione, che non hanno alcun ruolo pubblico, ma solo interesse personale.

Nel procedimento esecutivo è ancora contestato il diritto ad un indennizzo per il debitore (in effetti riconosciuto nel caso concreto, anche se in misura inferiore alle aspettative con un capo della sentenza passato in giudicato, dunque questa sentenza non si è occupata della questione), con sentenze in entrambe le direzioni (per la positiva Cass. n. 6459/12; per la negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13), in quanto viene escluso un diritto automatico all’indennizzo ed è stato ritenuto che il debitore nel possesso dei beni si avvantaggia della procedura e non può quindi vantare il diritto ad alcun risarcimento. Certamente è applicabile il diritto all’equa riparazione per I creditori e per il debitore spossessato del bene, ma anche nel possesso, secondo la giurisprudenza più larga, che afferma indi sussistente il patema d’animo e la sofferenza anche per tale parte processuale.

In merito al conteggio della durata del processo e più precisamente sulla computabilità nella durata irragionevole del tempo necessario per le aste, anche numerose, andate deserte, è stato escluso il diritto all’indennizzo, in quanto tale ritardo non è imputabile al giudice o suoi ausiliari, ma ad eventi indipendenti alla potestà statuale. Viene anzitutto stabilita una differenza epistemica tra procedimento giudiziale ordinario ed esecutivo, in quest’ultimo la parte liquidativa è sottratta alla volontà del giudice e dei suoi ausiliari e la relative durata non può essere ad essi imputata e dunque considerate ai fini dell’equo indennizzo. Tale fase del processo è infatti sostitutiva della volontà della parte, ma sottoposta all’intervento di terzi (veramente tali ed estranei al processo) che rendono possibile la realizzazione del procedimento secondo l’interesse personale, se ed in quanto sussistente, che viene a realizzare, senza esserne vincolati, l’interesse pubblico del procedimento alla liquidazione del bene.

Il tempo necessario ai vari esperimenti di vendita non va quindi computato ai fini della ragionevole durata del procedimento, se vengono seguite le procedure di legge, nè vi è alcun obbligo del giudice di operare diversamente ai fini di una maggiore celerità, del tutto opinabile (nel caso concreto la parte ricorrente riteneva necessaria una nuova perizia, che invece avrebbe fatto regredire il procedimento alla fase precedente).

La Corte ribadisce come non vi sia dunque alcun automatismo tra durata del procedimento ed indennizzo, che pur non essendo un risarcimento e non essendo soggetto al più rigido concetto della colpa, deve pur sempre essere imputabile allo Stato. Deve dunque essere sussistente un nesso di causalità, sull’’irragionevole durata del procedimento, non presente per le fasi indipendenti dall’autorità del giudice o suoi ausiliari, laddove riferibili a terzi estranei, così come quelle addebitabili alle parti.

Sul quantum, infine, nel vigore della legge ante 2012, il Tribunale ha liquidato somme inferiori a quelle ritenute eque dalla giurisprudenza CEDU, ossia del minimo di € 750,00 (pur restando entro gli attuali limiti di € 500), e la Suprema Corte ha ritenuto la legittimità della quantificazione, stante il diritto dovere del giudice di adattare l’indennizzo al caso concreto, peraltro ammesso anche dalla Corte sovranazionale, che lo ha applicator in casi specifici.

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