Pagare i lavoratori a nero? E' frode fiscale (Cass. pen. sez. III sent. 30/06/2015 n. 27112)
Il reato di frode fiscale sussiste anche in caso di finalità extratributaria come il fatto di pagare i lavoratori a nero. E' quanto emerge dalla sentenza dellaTerza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 27112 del 2015.
Il caso vedeva un uomo essere ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con l'amministratore della società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni annuali di dette imposte relative agli anni 2004, 2005 e 2006.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall'inserimento nella dichiarazione di imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2012, n. 14855).
Come emerso dagli atti del processo, la finalità primaria dell'imputato era quella di compressione fittizia dell'utile dell'impresa, cui si associava quella di costituire consistenti fondi in nero, dai quali era attinta la provvista per pagare, parzialmente, in nero le competenze spettanti ai lavoratori che formalmente o materialmente lavoravano per la società gestita dall'imputato medesimo.
Secondo gli ermellini, quando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con una distinta ed autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non sia perseguita dall'agente in via esclusiva, non vi sono serie ragioni giuridiche per dubitare della compatibilità del dolo specifico di evasione fiscale rispetto ad una concorrente finalità extraevasiva (nella specie consistita, secondo il ricorrente, nell'esigenza di procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per pagare in nero i dipendenti).
Di conseguenza “Il dolo specifico, ovvero il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, richiesto per l'integrazione della figura di reato prevista dall'art. 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, con la precisazione che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità”.