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Guida pericolosa: verbale con generica motivazione è comunque legittimo (G.d.P. Padova sent. 20/03/2

Con la sentenza del 20 marzo scorso il Giudice di Pace di Padova ritorna sul tema della c.d. guida pericolosa ex art 141 C.d.S. ristabilendo, di fatto, il principio secondo cui il verbale redatto da pubblico ufficiale è dotato di fede privilegiata.

A mente dell’art. 2700 c.c., infatti, l’atto sottoscritto da un pubblico ufficiale è fidefacente, dal momento che in esso sono attestati i fatti avvenuti in sua presenza e pertanto dotato di quella fede privilegiata tale da costituire prova piena fino a querela di falso.

Nel caso di specie M. E. presenta opposizione a sanzione amministrativa impugnando un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD) per la violazione dell’art. 141 c. 3 e 8 C.d.S. Giova, sul punto, precisare come secondo il dispositivo di cui al primo comma dell’art. 141 sia fatto obbligo al conducente di regolare al velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e in relazione alle condizioni della strada e del traffico, e al comma 8, della stessa norma, si specifichi che tale velocità deve essere, altresì, regolata in particolare quando ci si trovi in prossimità di curve, intersezioni, scuole, nell’attraversamento di centri abitati o nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Nelle doglianze il ricorrente lamentava che l’accertamento dell’infrazione de quo era stato eseguito senza alcun sistema di misurazione della velocità.

Veniva, inoltre, eccepito che una mera valutazione dell’eccesso di velocità basata sic et simpliciter sul limite previsto dal segnale stradale appariva molto riduttiva e che il verbale di contestazione era scarsamente descrittivo e privo di una chiara e dettagliata descrizione del luogo ove era stata rilevata la violazione (assenza di numero civico, non chiara indicazione dell’incrocio e del punto esatto della strada). Concludeva il ricorrente insistendo che il verbale oggetto d’impugnazione, proprio per questo suo carattere di genericità, era privo di quei caratteri oggettivi tali da far desumere la pericolosità della guida del trasgressore.

Sul punto il convenuto resistente eccepiva come nel caso di specie al trasgressore era stato contestata la violazione dell’art. 141 “Velocità” e non dell’art. 142 “Limiti di velocità” C.d.S; norma, quest’ultima, che appare certamente più restrittiva e soggetta a ben più note “cautele” (Cfr. Cass. Civ. sez. II 15.06.2007 n.14040; Cass. Civ. sez. II 26.03.2009 n. 7419; Cass. Civ. sez. II 25.05.2009 n. 12056; Cass. Civ. sez. II 12.10.2010 n. 21091; Cass. Civ. sez. II 22.06.2011 n. 13727, etc.).

Inoltre la contestazione, avvenuta nel pieno rispetto della normativa, era pertanto legittima e che, ad ogni buon fine, il verbale oggetto del contenzioso riportava de facto tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma (artt. 200 e 201 C.d.S.).

Il G.d.P. assurgeva, quindi, a teste l’agente accertatore il quale confermando il verbale chiariva che la contestazione era avvenuta lungo un tratto di strada particolarmente lungo (di c.a 1.2 km) sito all’interno di un centro urbano, costeggiato da pista ciclabile, attraversato da ben quattro attraversamenti pedonali e da diverse intersezioni con altre subalterne; condizione che di fatto rendeva impossibile individuare un preciso punto di riferimento (specifico numero civico) nel qual ambito era stata commessa la violazione.

Inoltre il veicolo del trasgressore era stato inseguito dal veicolo di servizio in uso alla polizia locale vigontina e l’agente accertatore aveva potuto appurare visivamente sul proprio contachilometri che lo stesso aveva abbondantemente superato il limite di 50 km/h previsto in qual tratto di strada urbana considerato che quest’ultimo precedeva il veicolo di servizio. Questione sicuramente non rilevante sul piano giuridico ma che pare trovare certo riscontro nel concetto di valutazione ad probationem affidata all’esperta valutazione della velocità adeguata alle circostanze fatta dall’agente accertatore, in punto più volte ribadita dalla Cassazione (in tal senso Cass. Civ. sez. II 28.10.2009 n. 22846). Concludeva il Giudice con puntuale sentenza confermando la bontà del verbale in contestazione e respingendo il ricorso, ritenendo ininfluenti le censure proposte dal ricorrente. Infatti il verbale, secondo il Giudice, riportava con esattezza la via in cui è avvenuta la l’infrazione nonché la motivazione (“…ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento di un centro abitato e in prossimità di un incrocio…”).

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