Calcolo del TAEG: rilevano gli oneri della polizza assicurativa se collegata al mutuo (Trib. Reggio
Ai fini del calcolo del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio), occorre considerare anche i costi dell’assicurazione se collegata al contratto di mutuo, contrariamente a quanto indicato dalla Banca d’Italia.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nella sentenza n. 976/2015, del 3/7/2015.
Nel caso in esame, una società ha proposto opposizione avverso il precetto intimato nei suoi confronti dalla Banca, a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo. Nello specifico, parte opponente ha chiesto l’annullamento del precetto opposto, sostenendo l’usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, quindi la non debenza, ex art. 1815 c. 2 c.c., di alcun tasso di interesse.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sollevando l’erroneità del calcolo del TAEG effettuato da controparte, in quanto, sia per le disposizioni della Banca d’Italia, sia perché l’assicurazione era stata stipulata con una società diversa dalla banca erogante il mutuo, non potevano essere inclusi nel conteggio del tasso d’interesse anche gli oneri pagati per la polizza assicurativa.
Conformemente a quanto sostenuto dall’opponente, il Tribunale adìto ha ritenuto che anche le spese sostenute per la stipulazione del contratto di mutuo possono concorrere al calcolo del TAEG, diversamente da quanto disposto dalla Banca d’Italia.
In effetti, la disciplina relativa all’usura, regolata da una fonte legislativa primaria, articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che rinvia alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla scorta delle istruzioni della Banca d’Italia, prevede solo l’individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento). Pertanto, le indicazioni fornite dalla fonte sub legislativa suddetta, riguardano solo la definizione del TEGM, e non anche il TAEG.
Pertanto, il Giudicante condividendo l’orientamento di parte della giurisprudenza, ha ritenuto che anche i costi assicurativi, se collegati all’erogazione del credito, rientrano nel calcolo del TAEG (cfr. App. Milano n. 1070/2014, App. Milano n. 3283/2013, Trib. Padova 14/3/21014, Trib. Busto Arsizio n. 18/2011), proprio perché il calcolo del TAEG, al contrario del TEGM, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d’Italia.
Inoltre, nella vicenda in oggetto, tutti i dati oggettivi risultanti dagli atti hanno consentito di ritenere sussistente il collegamento tra l’erogazione del credito e l’assicurazione, quantomeno con presunzione ex art. 2729 c.c., ovvero che la stipula della polizza assicurativa era una condizione necessaria per ottenere il finanziamento.
Infine, anche alla luce delle risultanze della CTU, deve ritenersi sussistente la pattuizione di interessi usurari, per cui il Giudicante, valutando che nel caso di specie, i costi assicurativi sopportati erano connessi all’erogazione del mutuo, ha disposto l’annullamento del precetto opposto.