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Infortunio in itinere non indennizzabile se manca l'occasione di lavoro (Cass. Civ. SS.UU. sent.

L’espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento ed il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica”.

Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza in esame.

Nella fattispecie, il coniuge di una lavoratrice, accoltellata (dall’allora convivente) lungo il percorso casa-azienda “in orario prossimo all’inizio del lavoro”, proponeva appello avverso la sentenza che negava la natura di infortunio sul lavoro all’evento mortale occorso alla donna.

In particolare, ad avviso del ricorrente, in caso di infortunio in itinere, il collegamento con la prestazione di lavoro è rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l’infortunio si sia verificato durante il tragitto casa-lavoro.

Approdata in Cassazione, la causa veniva rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della configurabilità di una questione di massima di particolare importanza “attinente all’individuazione delle regole sull’indennizzabilità dell’infortunio e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra l’attività lavorativa e l’infortunio subito”.

Le Sezioni Unite, nel rigettare il ricorso, hanno evidenziato che il contrasto, riguardante l’interpretazione da attribuirsi alla norma di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124/1965, novellato dall’art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000, è oggetto di due opposte opzioni interpretative:

- la prima, estensiva, per cui è indennizzabile l’infortunio in itinere anche derivato da eventi dannosi imprevedibili ed atipici o indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato (salvo il “rischio elettivo”).

- la seconda, (a cui le Sezioni Unite mostrano aderenza con il principio di diritto ut supra richiamato) per cui non è indennizzabile l’infortunio quando la causa violenta non sia connessa all’attività lavorativa o almeno occasionata dal suo esercizio (“rischio specifico improprio o generico aggravato”) ed anzi rappresenti una mera coincidenza cronologica e topografica.

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