top of page

Avvocato: per il rimborso forfettario delle spese occorre espressa richiesta? (Cass. Civ. sez. III s

"Quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del compenso per la sua prestazione d'opera professionale il riconoscimento, in sede di liquidazione secondo le tariffe professionali del rimborso forfettario da parte del giudice ai sensi dell'art. 2233, primo comma, c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile (nella specie ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585) è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo”.

Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella presente vertenza, nella quale un avvocato aveva agito nei confronti di un ex cliente per il pagamento del corrispettivo concordato all’esito di una controversia transatta.

Nello specifico, in appello era stato escluso dalla liquidazione il c.d. rimborso forfettario previsto dal Tariffario Forense.

Ma per la Cassazione la richiesta, da parte del professionista, del rimborso forfettario è palesemente infondata: osserva, infatti, il giudice di legittimità che “non si verte in ipotesi di liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, ipotesi in relazione alla quale si prescinde totalmente da qualsiasi rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa”.

Quando, infatti, il difensore propone azione giudiziale contro il cliente, intesa ad ottenere l'accertamento del dovuto per le sue prestazioni e la conseguente condanna al pagamento di quanto liquidato in relazione ad esse, fa parte degli oneri di articolazione della domanda giudiziale la deduzione di quanto giustificato a tale titolo. È, pertanto, onere del difensore richiedere nell'ambito del dovuto il riconoscimento del rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale, che eventualmente, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, c.c. il giudice sia chiamato ad applicare per la liquidazione.

In sostanza, concludendo, solo in caso di condanna alle spese del soccombente, il giudice, nel liquidare gli importi dovuti all’avvocato della parte vittoriosa, riconosce automaticamente e non su richiesta del professionista, il rimborso spese forfettario.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page