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Difetto di imputabilità per minore età: necessario l'accertamento di responsabilità dell'imp

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di un tema dibattuto sul quale in passato si erano formati divergenti indirizzi interpretativi. Trattasi dell’obbligo dell’immediata declaratoria di non punibilità che ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 22/09/1988, n. 488 il giudice deve pronunciare, in ogni stato e grado del procedimento, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici.

Nella specie, i genitori del minorenne intentavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia con la quale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso che, a norma degli artt. 26 d.P.R. 448/88 e 97 c.p. non era imputabile. In particolare, i ricorrenti lamentavano un’errata interpretazione del suddetto articolo non conforme ai principi costituzionali giacché la decisione del giudice non concedeva al minorenne la possibilità di difesa nel merito con la conseguenza che si sarebbe dovuto procedere all’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale per un’ipotesi di reato gravissima, senza tuttavia alcun accertamento in punto di penale responsabilità.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte dopo aver riepilogato i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha accolto il ricorso aderendo all’indirizzo prevalente e ormai consolidato. Infatti, secondo gli ermellini, un primo indirizzo giurisprudenziale aveva stabilito che la previsione di cui all’art. 26 del d.P.R. 448/88 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere allorquando accerti che l’imputato sia minore degli anni quattordici, dal momento che l’art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di difetto di imputabilità (iuris et de iure) e conseguentemente anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Pertanto, secondo tale orientamento, al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia ex art. 26, d.P.R. 448/88.

Secondo un successivo indirizzo giurisprudenziale, cui aderisce la pronuncia in esame, la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Difatti, a parere della Suprema Corte, la presenza all’interno dell’ordinamento dell’art. 224 c.p., che pur dopo la parziale sterilizzazione operata dalla Corte Costituzionale, prevede la possibilità di applicazione della misura di sicurezza per il minorenne non imputabile se socialmente pericoloso, profila una sostanziale incompatibilità tra la disposizione appena citata e il dettato dell’art. 26 d.P.R. 448/88. Cosicché, per risolvere tale questione, il giudice è obbligato ad adottare l’interpretazione secundum Constitutionem che impone a quest’ultimo di verificare, ancor prima di applicare l’art. 26 di cui sopra, se l’infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito. Peraltro, la rapida fuoriuscita dal circuito penale da parte del minorenne deve essere effettuata con cadenze, tempi e soprattutto con le garanzie che caratterizzano il processo penale.

Argomentando a contrario, la disposizione di cui all’art. 26 del d.P.R. 448/88 si porrebbe in contrasto non soltanto con il dettato costituzionale (artt. 3, 26, comma 2, 111, 112, 76, 10, 117) ma altresì con alcune norme sovranazionali (in particolare con l’art. 40 della convenzione di New York e con l’art. 6 CEDU) consentendo l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in materia penale senza che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sia informato del contenuto dell’accusa.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale per i Minorenni di Brescia per la celebrazione di un nuovo giudizio nel quale si dovrà attenere al principio di diritto sopra esposto.

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