top of page

Omesso versamento reiterato delle imposte non configura il reato continuato (Cass. pen. sez. I sent.

La sentenza n. 35912/2015 (Cassazione penale, sez. I) focalizza la propria attenzione sulla natura giuridica e ratio del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.).

Il caso riguarda l’omesso versamento dell’imposta da parte del rappresentante legale di una società che propone ricorso avverso due distinti decreti penali di condanna.

Nel merito il G.I.P. rigetta la richiesta di concessione del beneficio relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (ex art. 175 cod. pen.) valutando inoltre che le omissioni, poste in essere per più periodi di imposta non concernono un unico disegno criminoso, pertanto viene altresì negata la configurabilità del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.).

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l’operato del G.I.P. precisando che l’interpretazione data sulla fondatezza dell’unico momento volitivo dell’agente deve essere lasciata al ragionevole apprezzamento del giudice di merito.

Nella vicenda in esame la reiterata condotta omissiva posta in essere dal soggetto con lo scopo di ottenere il medesimo disegno criminoso non presuppone, secondo il G.I.P., la configurabilità del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.). Il decisum viene confermato dai giudici di legittimità.

Nella fattispecie l’omesso versamento dell’imposta deriva dalla gravissima situazione economica dell’obbligato, il quale è costretto a porre in essere più omissioni, ripetute nel tempo, riguardanti la violazione del medesimo precetto normativo. Secondo il giudice di merito, tali circostanze, non sono da ritenere sufficienti ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (c.d. reato continuato).

Ad ogni buon conto è opportuno precisare che la Suprema Corte di Cassazione deve pronunciarsi su questioni di legittimità, poiché soltanto ai giudici di merito viene data la possibilità di decidere sulla fondatezza o meno dell’unico momento volitivo dell’agente nel disegno criminoso, pertanto l’esclusiva mancanza di un’adeguata motivazione nel provvedimento del G.I.P. può essere rilevata dalla Suprema Corte. Tale condizione non si è verificata nella sentenza in commento.

A ben vedere, l’iter logico seguito dal giudice di merito concerne l’analisi dell’elemento psicologico della condotta, poiché il soggetto ha omesso il versamento dell’imposta a causa della propria situazione economica, certamente non rosea, vista l’assenza di disponibilità monetaria all’atto di pagamento del tributo.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, lo status di emergenza viene interpretato come esclusione dell’unicità del disegno criminoso originario relativo ai reati contestati. Ciò posto, la condotta del soggetto si contraddistingue per il suo elemento imprevisto dovuto ad eventi inattesi e, pertanto, inconciliabili con la natura stessa del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.).

In tale prospettiva l’omesso versamento del tributo anche nel successivo periodo di imposta non implica la configurabilità dell’art. 81 c.p., in quanto il comportamento reiterato nel tempo rappresenta la naturale conseguenza di scelte distinte e non programmate ab origine.

Nel caso di specie l’omogeneità delle violazioni, modalità di condotta, tipologia di reato e bene offeso tutelato dall’ordinamento non conciliano con il medesimo disegno criminoso, perché la continuazione del reato trova il suo fondamento nell’elemento psicologico dell’agente, in quanto è indispensabile che i diversi reati siano accumunati da un unico scopo voluto dal medesimo soggetto. Tale condizione non si è avverata nella vicenda in esame, dato che la mancata disponibilità monetaria non rappresenta una fattispecie imprevista e non prevedibile. Di conseguenza, a nulla vale la continuità della condotta nel tempo che offende il medesimo bene giuridico, perché l’applicazione dell’art. 81 c.p. presuppone anche la decisiva rilevanza dell’omissione rapportata all’unicità volitiva del soggetto. Ciò esige che l’insieme delle singole condotte illecite devono rientrare nello stesso programma generato nel perseguimento dell’obiettivo specifico voluto.

A ben vedere, l’accertamento del suddetto scopo è da valutare nel suo progetto ab origine, secondo il ragionevole apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che l’interpretazione operata dal G.I.P. è indiscutibile, in quanto sorretta da un’adeguata motivazione logica vista l’assenza di prova certa che le singole condotte del soggetto facciano parte di un unico quadro operativo meditato e realizzato in un periodo successivo. Ciò posto, in fase giudiziale l’accertamento del nesso di causa è ineludibile e, pertanto, agli occhi dell’interprete viene data una chiave di volta unica basata sulla certezza della legge scientifica anziché probabilistica, c.d. “more likely that not”, ovvero “più probabile che non”. D’altronde, la più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche. Una data condotta umana può essere configurata come condizione necessaria di un certo evento solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica, noto come legge generale di copertura, porta all’evento del tipo di quello verificatosi. Seguendo questo indirizzo è possibile ricondurre la causa dell’evento secondo criteri di certezza assoluta. L’evoluzione giurisprudenziale ha affermato negli anni che il nesso di causalità non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi con elevato grado di credibilità razionale, l’evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Il modello di nesso causale, così come consacrato e correttamente applicato in sede giudiziale dovrebbe offrire, già di per sé , adeguate garanzie.

Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, la reiterata condotta omissiva e la realizzazione del medesimo reato non possono essere valutati come elementi sufficienti per la configurabilità dell’art. 81 c.p.- D’altronde, la qualificazione giuridica della fattispecie come reato continuato necessita anche di un disegno criminoso unico progettato ab origine, ovvero prima che l’agente ponga in essere la violazione del precetto normativo.

Certamente il comportamento del soggetto nella vicenda in esame determina una legittima riflessione sull’applicazione o meno dell’art. 81 c.p.- Tuttavia i giudici di legittimità si esprimono chiaramente sul punto confermando la scelta operata dal giudice di merito.

In conclusione, l’imprevisto sorto nel successivo periodo di pagamento dell’imposta qualifica l’incompatibilità giuridica dell’ulteriore omissione di versamento con l’art. 81 c.p. (reato continuato).

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page