Cessione d'azienda: per la risoluzione non occorre il grave inadempimento (Trib. Torino sent. 15
Per risolvere un contratto di cessione d’azienda ex art. 1456, 2° c. c.c., occorre che vi sia l’inadempimento ad una sola obbligazione specificamente determinata e che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva sia comunicato a controparte. E’ quanto disposto dal Tribunale di Torino, nella sentenza del 15/06/2015, n. 4344.
Con atto di citazione, l’attrice ha convenuto in giudizio una società a n.c., in persona del legale rappresentante pt, chiedendo che venisse dichiarato risolto l’atto di cessione d’azienda col quale la prima aveva ceduto un ramo d’azienda alla convenuta e che quest’ultima venisse condannata al pagamento di un risarcimento danni per il mancato pagamento degli effetti cambiari.
Nel caso in oggetto, parte attrice producendo la scrittura privata di cessione ha dimostrato l’esistenza del titolo, mentre la convenuta, non essendosi costituita, non ha fornito prova contraria dell’esistenza del diritto di credito di controparte. Inoltre, l’istante si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista nel contratto di cessione di azienda, comunicando con lettera racc.ta a/r alla controparte, la propria volontà di risolverlo, ai sensi dell’art. 1456, 2° c. c.c. In virtù della clausola risolutiva espressa, infatti: “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”; la risoluzione del contratto, poi, si verifica “quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva”(art. 1456 cc). Per applicare tale clausola, che costituisce una sorta di autotutela delle parti contro un eventuale inadempimento, è necessario che i contraenti abbiano previsto la risoluzione del contratto a causa dell’inadempimento di una o più “obbligazioni specificamente determinate” (Cass. civ. sez II, 02/06/1990, n 5169). Per risolvere il contratto è sufficiente che si verifichi l’inadempimento previsto nella clausola, e che esso sia imputabile a controparte (Cass. civ. 17/12/1990 n. 11960).
Non occorre che l’inadempimento sia grave, poiché la valutazione dell’incidenza dell’inadempimento sul contratto complessivo è stata effettuata dalle parti autonomamente, quando le stesse hanno effettuato un collegamento tra i singoli inadempimenti considerati nella clausola di risoluzione dell’intero contratto. Nel caso di specie, la convenuta si era resa inadempiente all’obbligo di pagare delle rate alle scadenze pattuite, pertanto il Tribunale adìto ha dichiarato risolto il contratto di cessione d’azienda, ed ha condannato tale società a risarcire alla parte attrice tutti i danni da questa patiti in conseguenza del mancato pagamento degli effetti cambiari.