Danno morale: spetta anche ai nipoti non conviventi e non eredi della vittima, se esisteva uno stret
Vanno risarciti per il danno morale anche i nipoti non conviventi e non legittimi eredi del pedone ucciso, purchè tra gli stessi vi fosse uno stretto legame tale che la scomparsa della vittima del sinistro comporti per i parenti la perdita di un valido sostegno sul piano affettivo. A sottolinearlo è la Cassazione, con la sentenza n. 40717/2015 respingendo il ricorso di un automobilista condannato dalla Corte d’Appello d’Ancona per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver investito un pedone (poi deceduto in conseguenza dell’incidente) mentre attraversava sulle strisce pedonali.
Tra le diverse lamentele denunciate alla Suprema Corte, l’imputato si doleva della carenza di motivazione della sentenza in ordine alla legittimazione della parte civile costituita.
Ma gli Ermellini smentiscono, ritenendo corretta la decisione di merito. In ordine alla legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima – ha osservato infatti la quarta sezione penale – “l’art. 74 c.p.p. stabilisce che l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, di cui all’art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha creato danno”. Per cui i prossimi congiunti “indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza di vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto”. Questo sulla base del principio che “la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale”. Tuttavia, considerando che il legislatore “non ha inteso estendere la tutela a un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto – ha aggiunto la Suprema Corte – si rende pertanto necessario oltre il vincolo di stretta parentela un presupposto che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale”. Tutto ciò, ha concluso quindi la Cassazione rigettando il ricorso, è stato doverosamente tenuto in considerazione dai giudici di merito i quali, pur dando atto dell’assenza di convivenza tra i parenti e la vittima, hanno motivatamente “posto in luce l’intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nipoti”.