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Condominio: la revoca dell'amministratore può essere anche tardiva (Trib. Taranto sent. 21/09/20

Nella circostanza in oggetto, si discorre della revoca dell'amministratore di condominio che non rende il conto relativo agli esercizi per alcuni periodi precisi e della gravità dell'omissione medesima ai sensi dell'art. 1129 ed alla luce della L. 220/2012.


Il Tribunale di Taranto, a seguito del ricorso presentato per la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, si trova ad analizzare un argomento piuttosto complesso, più volte oggetto di modifiche legislative tra cui quella ultima del 2012, che ha in particolar modo inciso sulla natura del "condominio" con riflessi di non poco conto nella disciplina dello stesso.

Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto si trova a dirimere la questione per la quale l'amministratore di un condominio non ha provveduto a convocare l'assemblea per l'approvazione del conto di ben due esercizi. Infatti, l'assemblea viene convocata molto dopo rispetto ai due esercizi, nell'ottobre 2014, senza che però nella stessa si discutesse della grave violazione. Non è certamente esclusa la gravità della violazione a cui ha dato luogo il comportamento dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., tanto che se ne discute e se ne chiede la revoca.

Quest'ultima viene disposta dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale, per diverse considerazioni. Prima fra tutte quella secondo la quale la volontà della maggioranza che in ogni caso si giunga ad approvare il suo operato, suo dell'amministratore, non può certamente escludere l'illiceità del comportamento medesimo e la violazione che ne è derivata. Inoltre, il non rendere partecipi del conto della gestione rileva ai sensi dell'art. 1129 c.c., che la considera come una grave irregolarità al pari dell'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione medesima, anche perché la regola in tale circostanza è quella della necessaria annualità del rendiconto.

In altre parole la violazione di tale regola da luogo ad una vera e propria nullità che non può essere sanata in alcun modo anzi, sembra rafforzata dalla considerazione che il comportamento dell'amministratore in questione non sia stato isolato, unico ma, piuttosto recidivo dal momento che è emerso anche per altro periodo che l'approvazione assembleare avesse ad oggetto due esercizi cumulativi.

Pertanto alla luce di tali considerazioni, influenzate anche dalla riforma del 2012, che ha accentuato la duplice anima del condominio intesa sia come modulo organizzativo, sia come soggetto di diritto, innovando quindi anche i poteri dell'amministratore, il Tribunale di Taranto provvede con l'accoglimento della domanda del ricorrente, il quale provvederà in regime di prorogatio in attesa della nomina di altro amministratore di condominio, disponendo altresì la revoca dell'amministratore per cui è causa.

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